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Seguito della discussione della proposta di legge: Contento: Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale (A.C. 782-A); e degli abbinati progetti di legge Ascierto; d'iniziativa del Governo (A.C. 809-1967) (ore 17,20).

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 782-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 782 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, si tratta di due proposte emendative. L'emendamento Daniele Farina 1.10 prevede la soppressione delle parole «anche d'ufficio» dal comma 1 dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale e il secondo emendamento, Daniele Farina 1.11, riguarda la limitazione della facoltà del giudice di designare qualunque struttura sanitaria ritenga opportuna per eseguire gli accertamenti peritali, nel senso che si dovrebbe trattare soltanto di struttura sanitaria pubblica o di struttura privata autorizzata.
Signor Presidente, poiché gli emendamenti, tali e quali, sono stati già discussi e respinti in Commissione, ritengo che il relatore non abbia alcuna possibilità di esprimere un'opinione diversa da quella della Commissione e che motivo in questo senso: l'emendamento Daniele Farina 1.10, concernente la soppressione delle parole «anche d'ufficio», contrasta con la norma generale dell'articolo 224-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il quale, in generale, per tutti i casi di perizia, prevede proprio che il giudice possa disporre - anche d'ufficio - il mezzo peritale.
Per quanto riguarda l'emendamento Daniele Farina 1.11, del quale posso anche Pag. 58riconoscere una sua ragionevolezza, le ragioni per le quali la Commissione aveva ritenuto di non accoglierlo risiedono nel fatto che bisogna lasciare al magistrato la facoltà di stabilire anche quale sia la struttura più idonea per svolgere gli accertamenti peritali.
Pertanto, allo stato, signor Presidente, in conformità a quello già espresso in Commissione, non posso che formulare un invito al ritiro degli emendamenti Daniele Farina 1.10 e 1.11, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento Daniele Farina 1.10, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, con un'ulteriore precisazione: tale emendamento - concernente la soppressione dell'inciso «anche d'ufficio» - si pone in contrasto con l'articolo 190 del codice di procedura penale, che stabilisce espressamente che le prove ammissibili d'ufficio devono essere previste dalla legge. Di conseguenza, l'eliminazione dell'inciso «anche d'ufficio» creerebbe un conflitto con il comma 1 dell'articolo 224-bis e con una specificazione imposta dalla norma generale dell'articolo 190 del codice di procedura penale: ciò andrebbe a significare che, alla perizia, si potrebbe procedere solo su richiesta di parte. Pertanto, dal punto di vista sistemico, la necessità del richiamo all'inciso «anche d'ufficio» è assolutamente necessaria.
Anche sull'emendamento Daniele Farina 1.11, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro degli emendamenti Daniele Farina 1.10 e 1.11, formulato dal relatore.

DANIELE FARINA. Signor Presidente, accedo all'invito al ritiro dell'emendamento 1.10, mentre insisto per la votazione dell'emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele Farina 1.11...

DANIELE FARINA. Signor Presidente, ho detto che insisto per la votazione ma vorrei intervenire per dichiarazione di voto, spiegando le motivazioni. Se lei mi toglie la parola, non posso farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Daniele Farina siamo in votazione, tuttavia revoco l'indizione della votazione.
Prego onorevole Daniele Farina ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

DANIELE FARINA. Signor Presidente, innanzitutto invito i colleghi a valutare il fatto che si sta discutendo di accertamenti tecnici relativi al DNA. Si tratta di accertamenti in larga parte coattivi che non sono oggi «coperti» da alcuna norma e vivono un vuoto normativo in virtù di una sentenza della Corte costituzionale.
Il problema del provvedimento in discussione è dato dal fatto che la discussione sulle linee generali si è svolta a marzo. Quindi, immagino che i colleghi non abbiano contezza della delicatezza del tema. L'emendamento in discussione, a mio avviso, si rende necessario in quanto nella proposta di legge presentata dall'onorevole Contento, era prevista anche una normazione delle banche dati del DNA, che invece nel provvedimento giunto all'esame della Commissione non è più compreso ma è stato soppresso.
Potete agevolmente comprenderne la ragione, vista la complessità e la delicatezza del tema. Pertanto, la mancanza di questa seconda parte comporta che tali accertamenti possano essere compiuti su incarico del magistrato, da parte di un perito, in qualunque struttura e che la conservazione dei relativi dati - a differenza di quelli non rilevanti che vengono, invece, distrutti - al momento attuale avvenga all'interno di banche dati del DNA «fai da te» che non ricevono nessuna prescrizione normativa nel nostro ordinamento.Pag. 59
Pertanto con questo semplicissimo emendamento chiedo, quanto meno, che siano solo alcune le strutture a poter seguire tali esami sul DNA e, quindi, ad avere accesso in maniera indiretta alle informazioni che il DNA personale contiene. È vero che esiste una procedura che ne dovrebbe garantire la riservatezza. Tuttavia, vorrei riportare alla vostra memoria le problematiche relative alle intercettazioni: anche lì esiste una legge che ne garantirebbe la riservatezza ma, in realtà, le troviamo su tutti i giornali.
Avevo anche chiesto che l'emendamento in discussione venisse riformulato prevedendo che tassativamente, ogni anno, a cura del Ministero della giustizia e di quello della salute venissero indicate le strutture abilitate a svolgere l'esame del DNA.
A nostro avviso, in questa situazione siamo in una «terra di nessuno», in cui la tutela e la riservatezza delle informazioni contenute nel DNA individuale sono assolutamente prive di normativa. In attesa di un disegno di legge sulle banche dati del DNA da parte del Governo - che è stato annunciato ed è stato oggetto, in queste settimane, di intensa polemica sui giornali - l'indicazione quanto meno in termini generali, delle strutture abilitate a svolgere tali esami, a mio avviso, è qualcosa di grande buonsenso.
Invece, è contrario al buonsenso bocciare un emendamento che non comporta alcun riflesso negativo sul provvedimento in discussione ma tende, quanto meno, ad imprimere un indirizzo (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambescia. Ne ha facoltà.

PAOLO GAMBESCIA. Signor Presidente, nel corso dei lavori in Commissione ho condiviso alcune osservazioni in relazione alla norma in discussione e si è cercato di superare le difficoltà che si sono presentate nell'affrontare un tema che riguarda i diritti individuali, rafforzando il momento dell'intervento del giudice.
Si tratta di una norma che prevede che vi sia un giudice terzo che decida. Pertanto, sono state rafforzate le garanzie, proprio perché altrimenti si sarebbe potuta creare e alimentare la preoccupazione espressa dall'onorevole Farina. Ci troviamo in presenza di una norma che applica, praticamente alla lettera, il dettato della sentenza della Corte costituzionale risalente a dieci anni fa.
Per dieci anni non vi abbiamo messo mano, anzi, nella scorsa legislatura c'è stata una riforma del codice che consentiva l'intervento al singolo agente di polizia. A fronte di quello che poteva essere un intervento senza controllo, abbiamo invece creato una norma che prevede l'intervento del pubblico ministero, la conferma della giustezza di quell'intervento da parte del giudice terzo e, nel caso di urgenza, comunque il pubblico ministero, a seguito del suo intervento, ha 48 ore di tempo per chiedere al giudice l'autorizzazione successiva.
È il magistrato che decide! Dire al magistrato quali sono le strutture delle quali si deve servire per effettuare una perizia significa limitare la scelta del magistrato (in questo caso il giudice terzo che decide) nell'individuare il perito più idoneo a svolgere l'accertamento. Dunque si individua il perito ed egli, da quel momento, si tratti di un privato o di una struttura pubblica, è comunque tenuto al segreto e deve rispettare le stesse norme.
Con la norma, in esame (e l'onorevole Daniele Farina ricorderà quanto ne abbiamo discusso) abbiamo rafforzato le garanzie e attribuito al giudice la responsabilità delle sue azioni. Non vorrei che accadesse, invece, esattamente l'opposto di ciò che paventa l'onorevole Farina e che, poiché si tratta di una struttura pubblica che dovrebbe offrire maggiori garanzie, in qualche modo, si supera il problema del controllo che il giudice deve effettuare.
Abbiamo scritto una norma che va nella direzione delle garanzie e consentito al pubblico ministero di prendere l'iniziativa con l'autorizzazione del giudice e, da quel momento, pubblico ministero e giudice terzo divengono i responsabili della Pag. 60corretta conduzione dell'accertamento. Sceglieranno il perito sbagliato, il perito che non è in grado o un perito « infedele»? Il magistrato è responsabile.
Se, invece, affermiamo che tutto si risolve nell'affidare l'accertamento ad una struttura pubblica perché offre maggiori garanzie, secondo me, priviamo di forza un provvedimento da noi realizzato per andare nella direzione indicata dalla Corte costituzionale, che riguarda i diritti individuali, da tutelare in un momento di accertamento giudiziario molto penetrante.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, quella che si vorrebbe introdurre con l'emendamento non è soltanto una norma negativa di per sé, ma rischia anche, viceversa, di vanificare l'ottimo testo licenziato complessivamente dalla Commissione su iniziativa di due deputati di Alleanza Nazionale. Non ha senso alcuno fare una precisazione come quella proposta perché nel testo dell'articolo 224-bis, come riformulato, non si fa riferimento alla perizia in quanto tale, ma alla necessità di compiere atti sulla persona - che quindi incidono sulla stessa - al fine di ottenere, in questo caso, reperti necessari allo svolgimento della perizia.
Sarebbe alquanto singolare che tale norma di limitazione, che si vuole introdurre e che è riferita a strutture pubbliche oppure autorizzate (non si capisce bene da chi, a far cosa e in che modo), fosse applicata soltanto alle perizie ed ai prelievi che hanno a che fare con questo tipo di esami e non a tutto il resto del pur amplissimo ventaglio di perizie ed esperimenti scientifici che possono essere disposti dal giudice in tutte le altre procedure e non soltanto - tra l'altro - in quelle di natura penale.
Non si capisce perché solo queste dovrebbero essere svolte in strutture particolari pubbliche, né per quale ragione non si debba invece lasciare alla determinazione del magistrato, del giudice, nel procedimento specifico, la scelta sull'utilizzo dei periti e significativamente sulle modalità di esecuzione (perché sono queste che vengono disposte con l'ordinanza del giudice) degli atti da compiere sulla persona, quando non vi sia il consenso della stessa.
Questo è ciò che dispone il testo modificato dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale, non lo svolgimento di per sé degli esami, che evidentemente è rimesso a un momento successivo.
Inoltre, perché i prelievi dovrebbero essere svolti soltanto presso le strutture sanitarie pubbliche? In molti casi, vista la semplicità degli stessi (penso a tamponi o altri esami di questo genere), potrebbero essere svolti in qualsiasi ambiente, non soltanto presso strutture della polizia giudiziaria, ma anche semplicemente in luoghi di maggiore comodità per la stessa persona sottoposta al prelievo.
Ovviamente bisogna lasciare anche la possibilità di tenere conto di elementi banali, ma di utilità, come sono la distanza dal luogo in cui si trova il giudicante piuttosto che lo stesso sottoposto all'esame, le parti e il pubblico ministero.
Quindi, francamente, ritengo si tratti di un inutile tentativo di vanificare una norma oltremodo positiva, introducendo tra l'altro delle limitazioni che sarebbero eventualmente materia di pertinenza delle disposizioni attuative o di altri strumenti normativi, non certo del codice di procedura penale.
Il gruppo di Alleanza Nazionale, pertanto, esprimerà voto contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.

SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, prendo la parola per sottoscrivere l'emendamento Farina 1.11, perché credo che esso abbia delle finalità di garanzia delle operazioni peritali e vada nella direzione di migliorare la norma.Pag. 61
Ricordo ai colleghi che in Commissione non c'era un consenso unanime sul testo che è stato presentato in aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pettinari. Ne ha facoltà.

LUCIANO PETTINARI. Signor Presidente, prendo anch'io la parola per sottoscrivere l'emendamento Farina 1.11, che mi pare sia di molto buonsenso e offra maggiori garanzie in presenza di un vuoto normativo preoccupante.
Peraltro, mi permetto di ricordare a chi non l'ha letto attentamente che l'emendamento non parla solo di affidare le perizie a strutture pubbliche. Il testo parla di «strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate»: quindi, anche questa preoccupazione mi sembra superata dall'emendamento.
In questo senso lo sottoscrivo, a maggior ragione perché non capisco il motivo per cui non vi sia stata la volontà di trovare insieme una riformulazione, e annuncio il voto favorevole del gruppo Sinistra Democratica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turco. Ne ha facoltà.

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, il collega Pettinari ha sottolineato quella che è stata una «mistificazione» nella lettura dell'emendamento, nel senso che non si tratta solo di strutture sanitarie pubbliche, ma anche private.
Il collega Gamba, inoltre, non si è espresso contro tale emendamento: egli ha detto addirittura che il suo contenuto potrebbe fare parte di un regolamento di attuazione, quindi, non mi è parso che egli fosse contrario nel merito.
A maggior ragione, mi pare essenziale - nell'attesa del regolamento di attuazione: sappiamo in questo Paese come funzionano le cose e, soprattutto, come funziona la giustizia - introdurre subito degli elementi di garanzia. Come sottolineava il collega Farina, l'emendamento in esame è minimale: quando incominceremo a parlare di banche dati del DNA, non potremo fare a meno di capire quello che sta accadendo nel resto del mondo. Ad esempio, è recente lo scandalo in Inghilterra, in cui banche dati del DNA, controllatissime da parte dello Stato, sono state violate.
La garanzia che oggi chiediamo nel momento del prelievo e dell'accertamento, che potrebbe appunto fare parte di un regolamento di attuazione, dunque deve anticipata dal testo di legge.
Sottoscrivo, quindi, l'emendamento Farina 1.11 e preannuncio il voto favorevole dei deputati radicali (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento Daniele Farina 1.11, che giudico ampiamente condivisibile.
Fa piacere talvolta sentire colleghi - ne ho sentiti tanti - che fanno prevalere garanzia e buonsenso su forme giustizialiste sommarie. Colleghi, non dimentichiamo che stiamo parlando di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale del cittadino: su un simile argomento non si può scherzare.
Per questa ragione chiedo di sottoscrivere questa responsabile proposta emendativa, che fa riferimento a strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate. Vi domando: volete forse svolgere simili accertamenti in mezzo alla strada, in un parco o negli uffici? Non volete farli in strutture idonee? Inoltre, si propone che tali accertamenti siano svolti da personale qualificato: volete forse farli svolgere dal primo che si incontra? Stiamo incidendo sulla libertà personale: tutte le garanzie debbono essere rispettate.
Ecco perché, peraltro, non è possibile demandare questa materia ad un regolamento di attuazione. Mi rivolgo al relatore e ai pochi che ne hanno parlato: non si può demandare ad alcuno questo compito: Pag. 62occorre prendersi la responsabilità di dare garanzie ai cittadini, pur naturalmente facendo sì che l'intervento sia svolto. Non si afferma, infatti, che i prelievi, gli accertamenti e l'esame del DNA non debbano essere eseguiti: si chiede solo che lo siano secondo criteri ben precisi.
Giustamente, dunque, il collega Daniele Farina ed altri propongono che non si indichi solo il luogo, ma anche il giorno, l'ora e la struttura sanitaria pubblica o privata presso la quale deve essere svolta l'operazione, nonché le modalità di svolgimento. Questo significa far prevalere le garanzie e l'anima garantista sopra ogni forma di sopruso e di giustizialismo sommario!
Per queste ragioni, a nome del mio gruppo, chiedo di sottoscrivere l'emendamento al nostro esame e preannuncio il nostro voto favorevole.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, proporrei una riformulazione dell'emendamento, nel senso di sostituire la parola: «autorizzata» con la seguente: «certificata», poiché a livello europeo vi è un orientamento in questo senso.
Mi auguro che i presentatori dell'emendamento possano accettare tale riformulazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Daniele Farina 1.11 se accettino la riformulazione proposta dal relatore.

DANIELE FARINA. Signor Presidente, per me la riformulazione va bene, ma nel senso di recepire le preoccupazioni espresse dall'emendamento.

PRESIDENTE. Domando al relatore se quanto ci ha detto sia espressione del parere del Comitato dei nove.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. No, signor Presidente, è espressione di una rapida consultazione. Se, però, lei mi concede di sospendere la seduta per cinque minuti, posso procedere in quel senso.

PRESIDENTE. Sta bene.
Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 18,10.

PRESIDENTE. Invito il relatore a riferire all'Assemblea sui lavori del Comitato dei nove.

FEDERICO PALOMBA, Relatore. Signor Presidente, non vi è nessuna ipotesi mediativa in campo, pertanto il Comitato dei nove ha deciso di esprimere parere contrario sull'emendamento Daniele Farina 1.11.

PRESIDENTE. Assistono ai nostri lavori dalle tribune gli studenti di una classe dell'Istituto tecnico commerciale «Pitagora» di Taranto. La Presidenza e l'Assemblea rivolgono loro un saluto (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, intervengo brevemente. Il garantismo non ha niente a che vedere con l'emendamento Daniele Farina 1.11, nel senso che stiamo parlando di un tipo di accertamento che si svolge con le modalità della perizia, che assolutamente garantiscono il soggetto cui viene effettuato il prelievo, che peraltro, avendo lo status di indagato, partecipa allo stesso e ai successivi accertamenti con la presenza necessaria del difensore. Oltre alla presenza necessaria del difensore, come in tutte le perizie, vi è la possibilità di utilizzare un consulente di parte.
Quindi, le garanzie del soggetto che subisce il prelievo e, successivamente, l'accertamento sono assolutamente rispettate.
Prevedere obbligatoriamente l'effettuazione non dell'accertamento, ma del prelievo biologico, in una struttura pubblica o, quanto meno, in una struttura di carattere Pag. 63sanitario renderebbe molto difficile l'effettuazione del prelievo e del conseguente accertamento, vanificando così lo scopo della norma.
Si tratta di atti semplicissimi dal punto di vista meccanico, poiché consistono nello strappare un capello o prelevare un po' di saliva con un tampone. Immaginiamo, allora, l'effettuazione di tale prelievo nei confronti di un soggetto che sia, per esempio, detenuto. Spesso abbiamo visto come tale tipo di accertamenti serva per risolvere delitti anche molto gravi. Del resto, la norma prevede proprio che esso possa essere effettuato con modalità, anche coattive, per reati di una certa gravità.
Immaginiamo, perciò, un detenuto che si trovi ristretto in carcere, magari un extracomunitario di cui non si riesca a stabilire l'identità (e ciò costituirebbe, quindi, anche lo strumento per identificarlo): se prevediamo che anche il fatto di prendergli un tampone di saliva o strappargli un capello debba essere effettuato in una struttura sanitaria, avremmo un costo ed un aggravio per la giustizia, nonché ovviamente un impedimento a realizzare l'obiettivo.
Per tali ragioni, il gruppo della Lega Nord esprimerà un voto contrario sull'emendamento Daniele Farina 1.11.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Zulueta. Ne ha facoltà.

TANA DE ZULUETA. Signor Presidente, mi rammarica il fatto che vi sia stato un ripensamento, poiché sembrava che il relatore avesse proposto una riformulazione che accontentava anche il primo firmatario dell'emendamento 1.11, l'onorevole Daniele Farina.
Anche il gruppo dei Verdi sosterrà tale emendamento, cui chiedo di aggiungere la mia firma, spiegandone le ragioni.
Noi stiamo legiferando in un campo estremamente delicato, proponendo azioni coatte per quanto riguarda il prelievo del DNA, in assenza di una legislazione nazionale che ne governi e ne garantisca la gestione.
Faccio notare che ciò è estremamente diverso da quanto è accaduto in Francia, dove esiste una normativa che governa i prelievi e l'utilizzo del DNA nelle inchieste giudiziarie. Nel momento in cui il Governo ha tentato di estendere tali prelievi anche per motivi non penali, cioè per l'identificazione certa dei parenti che chiedono il ricongiungimento, vi è stata una tale reazione e un dibattito così vivace che il Governo ha rischiato di perdere la propria maggioranza e ha dovuto riformulare il progetto di legge. Noi, invece, da anni e senza nessuna forma di garanzia, effettuiamo prelievi per ottenere i ricongiungimenti familiari, in questo vuoto legislativo, mettendo in pericolo i principi etici fondamentali e le garanzie di riservatezza.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un regolamento, per quanto riguarda l'immigrazione, che è l'unico argine che esiste. Tuttavia, rimane in piedi un'attività di identificazione che cozza con il principio secondo il quale la famiglia, nel nostro Paese, è governata dal diritto e dal riconoscimento, non da legami di sangue.
In questo caso, faccio notare che l'emendamento dell'onorevole Daniele Farina, che non è affatto contrastante con lo spirito dell'emendamento già votato in Commissione, anzi lo rafforza, introduce un concetto che non è presente e che è estremamente importante. Tale concetto non si trova nella norma così com'è stata proposta. Mi riferisco al principio di riservatezza. Credo che sperare che tale principio venga adeguatamente tutelato da un regolamento, in assenza di una norma nazionale in materia, sia veramente eccessivamente ottimistico; pertanto, ritengo che, proprio a tutela di quei principi etici cui ho fatto riferimento prima, sarebbe molto importante accogliere l'emendamento in esame e perciò voteremo a favore.
Credo che le garanzie che vengono citate eludono assolutamente quelle connesse alla riservatezza. Per esempio, a proposito della conservazione di questi dati: quali vengono resi disponibili all'autorità giudiziaria e quale parte dell'informazione Pag. 64sul DNA? Per quanto tempo tali dati verranno conservati? Questi elementi non sono stati chiariti e vengono demandati al regolamento.
Trattandosi di persone non ancora condannate, ma semplicemente indagate, credo che le garanzie di riservatezza per questi cittadini siano necessarie. Pertanto, noi voteremo a favore dell'emendamento Daniele Farina 1.11 (Applausi dei deputati del gruppo Verdi).

PRESIDENTE. L'onorevole Barani ha chiesto di intervenire, ma come è abbastanza noto, ne bis in idem. Quindi, ritengo non sia il caso.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione.

PRESIDENTE. Onorevole Barani, la può svolgere successivamente.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Daniele Farina 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 440
Votanti 437
Astenuti 3
Maggioranza 219
Hanno votato
94
Hanno votato
no 343).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pelino. Ne ha facoltà.

PAOLA PELINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, occorre sottolineare l'aspetto relativo alla banca dati del DNA.
Una delle proposte di legge conteneva una norma che evidenziava la necessità di creare la banca dati del DNA per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzate all'analisi e al confronto del DNA stesso, rimandando poi ad un regolamento, adottato dal Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gli adempimenti esecutivi. Non è stata recepita nel testo base all'esame, ma è oggetto di un emendamento. Condivido l'auspicio, già rappresentato in quest'aula, che il Governo licenzi quanto prima il testo relativo alla banca dati del DNA, in modo tale che si possa prevedere un percorso unitario tra provvedimenti che sicuramente presentano tratti in comune e che, pertanto, devono corrispondere ad una visione di insieme. A questo proposito, rappresento l'espresso invito del Garante per la protezione dei dati personali che, recentemente, nello scorso mese di settembre, ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo. Ritengo importante segnalare l'orientamento del Garante: «La banca dati DNA deve avere solo finalità di identificazione delle persone e non deve contenere campioni biologici, ma profili (sequenze alfanumeriche), mentre dovrebbe essere previsto che ai dati, protetti con rigorose misure di sicurezza, acceda solo personale specificamente incaricato in rapporto ad attività investigative previste o disposte dalla legge».
Inoltre, secondo il Garante per la protezione dei dati personali dovrebbero essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l'interessato. Quanto al prelievo obbligatorio, il Garante ritiene che occorra individuare, in maniera proporzionata, i soggetti interessati ed i relativi reati, definiti sulla base della loro gravità. Se da un lato, ad avviso del Garante, è urgente disciplinare organicamente la materia e potenziare le tecniche di indagine, anche per scopi di cooperazione internazionale, dall'altro vi sono rilevanti effetti sui diritti e le libertà fondamentali delle persone che vanno tutelati con pari efficacia. Su queste basi, ad avviso del Garante per la protezione dei dati personali, si rende necessaria una normativa adeguata sull'uso e la gestione dei dati del DNA per finalità di accertamento Pag. 65e repressione dei reati e prendere in esame alcuni profili fondamentali. Orbene, di questo aspetto non si può non tenere conto considerato che il Garante ha demandato la regolamentazione della materia a fonti di rango superiore, non provvedendo direttamente con newsletter o determinazioni. Rilevo che nella segnalazione il Garante per la protezione dei dati personali concorda sull'utilità di specifiche previsioni che confermino i compiti di vigilanza e controllo dell'Autorità stessa, anche con riferimento ad un eventuale rapporto periodico al Parlamento, trattandosi di dati sensibili particolarmente tutelati dal codice per la protezione di dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, devo dire che l'articolo 1 pone una pietra miliare verso le investigazioni del futuro. Mi sembrano adeguate le garanzie che, fra l'altro, sono evidenziate nell'articolo stesso, ma chiaramente in materia di investigazioni si possono fare passi in avanti davvero molto lunghi. Vorrei ricordare, ad esempio, a quanti hanno in mentre fatti di cronaca di grande rilievo - come l'omicidio avvenuto durante la notte, nell'abitazione della vittima, a Fiesso D'Artico (il caso della famiglia Biasiolo), o come il recente omicidio di Gorgo, in provincia di Treviso - che attraverso il DNA si è riusciti a rintracciare i responsabili di tali reati. Quante volte sono state trovate, sulla scena del crimine, tracce di sangue o altre tracce organiche che avrebbero potuto portare ad individuare i colpevoli?
Con l'articolo 1, ma soprattutto con il provvedimento in esame - ringrazio per la convergenza trovata sulle proposte di legge del collega Contento e del sottoscritto - oggi sarà possibile rintracciare il criminale con più facilità e, quindi, rendere un servizio alla giustizia ed essere dalla parte anche delle vittime della criminalità. Penso che dopo l'approvazione del provvedimento in esame sia necessario fare un ulteriore passo avanti a favore di molti ufficiali di polizia giudiziaria che vivono talvolta la quotidianità della lotta al crimine, dell'investigazione. Ci sono anche altri argomenti, che poi dovranno essere consequenziali all'approvazione del provvedimento in esame. Vorrei, ad esempio, portare la testimonianza di un fatto capitato anche al sottoscritto, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, alcuni anni fa, quando prestavo servizio presso il nucleo radiomobile della Capitale. Mi capitò, durante un arresto, di prendere una persona insanguinata responsabile di un furto aggravato. È chiaro che in certi momenti l'arresto è questione di attimi. Il contatto delle mie mani con il sangue di questa persona produsse, dopo alcune ore, una apprensione. La suddetta persona aveva dichiarato di non stare bene sotto il profilo sanitario. Ciò creò in me, ufficiale di polizia giudiziaria, il timore di aver contratto malattie infettive, che l'arrestato poteva avere. Non essendoci la possibilità di svolgere un accertamento sul soggetto, perché la legge non lo prevede, sono stato costretto per mesi a sottopormi ad analisi per verificare se una malattia poteva essere stata contratta, chiaramente con un'apprensione personale, della famiglia e degli amici. Tutto ciò deve imporre anche in futuro la possibilità di sottoporre i fermati in modo diretto da parte dell'autorità anche ad accertamenti sanitari, qualora ne sussistano le ragioni. Vorrei pensare a malattie come l'AIDS, frequente tra i tossicodipendenti e soprattutto tra persone che potrebbero averla contratta in determinate condizioni, o ad altre malattie infettive. Penso oggi a quanti immigrati sono portatori di malattie ereditarie o congenite dai luoghi di appartenenza. Questa è un'altra frontiera, che dovremmo superare per tutelare chi oggi opera in strada, i molti ufficiali di polizia giudiziaria che servono il nostro Paese e che assicurano i criminali alla giustizia. Ecco perché non solo ritengo opportuno votare a favore dell'articolo al nostro esame, ma Pag. 66anche reputo che questo provvedimento sia giusto e che se ne debba ampliare la portata, in futuro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo brevemente (in meno di un minuto) ovviamente per esprimere il nostro voto favorevole e per informare i colleghi che comunque in ogni carcere c'è un'infermeria, che è una struttura sanitaria pubblica autorizzata. Ho notato che nel dibattito non si sapeva e, quindi, ho voluto sottolinearlo nuovamente. Inoltre, in alcune occasioni per fare prelievi di materiale biologico è necessario effettuarli in una cavità intra-vaginale, intra-anale ovvero con massaggio prostatico. Insomma, non penso che tali prelievi si possano fare ovunque. Ho voluto sottolinearlo perché non si tratta soltanto di capelli, di sudore o di saliva. La faccenda mi sembra un po' più seria e complicata. Comunque, ribadisco che voteremo a favore dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 437
Votanti 373
Astenuti 64
Maggioranza 187
Hanno votato
368
Hanno votato
no 5).



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