http://www.orizzontescuola.it/news/stabilizzazione-precari-e-sentenza-26-novembre-chi-riguarda-e-cosa-potr-accadere-pratica-interv
“La sentenza della Corte di Giustizia, se sarà positiva,
rappresenterà una pietra miliare nella lotta contro lo sfruttamento e la
precarizzazione di tutti i rapporti di lavoro”. L’avvocato Walter Miceli è uno
dei legali protagonisti della vertenza giudiziaria contro la reiterazione dei
contratti a termine nella scuola pubblica italiana, approdata a Lussemburgo
grazie alla tenacia dei legali e all’eroismo determinante dimostrato da qualche
giudice.
Molti meriti, infatti, vengono riconosciuti, negli ambienti, al giudice Paolo
Coppola del Tribunale di Napoli, peraltro grande studioso del lavoro precario,
dacché, “disobbedendo” alla Cassazione che aveva sotterrato le speranze dei
precari con una sentenza glaciale (la n. 10127 del 2012, nella quale scriveva:
“non vi è alcun spazio per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
europea ”) ha poi sollevato davvero coraggiosamente la questione proprio
davanti alla Corte di Giustizia con l’ordinanza del 13 gennaio 2013.
La sentenza comunitaria sarà pronunciata nei prossimi giorni, ma l’attenzione e
l’entusiasmo collettivi verso il verdetto hanno avuto un’impennata dopo che la
Cancelleria della Corte ha comunicato che l’udienza finale è prevista per le ore
9.30 del 26 novembre prossimo.
L’ottimismo si era diffuso negli ambienti dopo la perentoria requisitoria
estiva dell’avvocato generale della Corte, Maciej Szpunar, tutta a vantaggio
dei lavoratori. Ma chi conosce Miceli sa che a questo traguardo ha sempre
creduto fin dall’inizio.
Avvocato Miceli, c’è grande
attesa per la sentenza del 26 novembre prossimo. Che cosa vi
attendete?
“Il 26 novembre, in rue du Fort Niedergrünewald, Lussemburgo-Kirchberg, alle
ore 9 e 30, in quell'attimo eterno che svela il verdetto, la Corte di Giustizia
Europea pronuncerà una sentenza storica, destinata a cambiare per sempre la
politica del reclutamento dei docenti della scuola pubblica italiana. Noi
crediamo e auspichiamo che la Corte possa confermare le conclusioni
dell'avvocato generale, Maciej Szpunar: sarà, in tal modo, accertata la
violazione del diritto comunitario da parte dello Stato Italiano che, per oltre
un decennio, ha illegittimamente imposto il rinnovo di contratti a tempo
determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d’insegnamento, in
assenza di qualsivoglia ragione oggettiva e con il solo scopo di lucrare un
risparmio di spesa in danno di un’intera generazione di lavoratori della
scuola”.
Che cosa succederà nella
pratica per chi ha un ricorso in atto o addirittura una sentenza non definitiva
favorevole?
“I ricorrenti che hanno promosso un’azione giudiziaria, in caso di
pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia, troveranno la strada
spianata per ottenere la stabilizzazione oppure un cospicuo risarcimento del
danno. Le sentenze della Corte di Giustizia, infatti, sono vincolanti per i
giudici nazionali. Residuerà, tuttavia, in capo ai singoli magistrati, un certo
margine di discrezionalità in merito alla sanzione da applicare: alcuni Tribunali,
infatti, propenderanno per la riqualificazione a tempo indeterminato del
rapporto di lavoro, mentre altri sceglieranno la strada della condanna al
pagamento dei danni”.
C'è chi tende a gelare gli
entusiasmi e sostiene che invece la sentenza Ue non riguarda tutti i docenti,
cioè non quelli che non sono stati impiegati su posto vacante fino al 31
agosto. Cosa ne pensa?
“In realtà la distinzione tra contratti con durata al 30 giugno e contratti
fino al 31 agosto, così come la distinzione tra organico di fatto e organico di
diritto, è frutto di una mera finzione. Per ammissione dello stesso Governo,
infatti, il così detto ‘organico di fatto’, in relazione al quale si stipulano
contratti fino al 30 giugno, è un contingente ‘parallelo’ di docenti che soddisfa
il fabbisogno concreto e che fotografa la situazione reale della scuola. Ciò
che davvero conta, al fine di far accertare dai Giudici l’abuso del precariato
scolastico, è la dimostrazione che il contratto non è stato stipulato per
ragioni sostitutive, cioè che non è stato giustificato dall’esigenza di
supplire alla temporanea assenza di un titolare”.
Cosa devono attendersi tutti
gli altri? Ci sarà una sanatoria oppure dovranno affidarsi al proprio legale?
“Occorre dire, in proposito, che il primo effetto dell’azione giudiziaria
promossa innanzi alla Corte di Giustizia l’abbiamo già potuto osservare nei
giorni scorsi: a pag. 36 delle linee guida del piano scuola presentato dal
Governo, infatti, si richiamano le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar proprio
come motivazione del piano straordinario di assunzioni di quasi 150.000 precari
della scuola pubblica.
Questo piano di assunzioni, tuttavia, non può rappresentare un
colpo di spugna rispetto ai danni da precariato subiti per oltre un decennio
dai lavoratori della scuola, né potrà risolvere il problema della mancata
percezione degli scatti di anzianità maturati e non corrisposti prima
dell’immissione in ruolo. In relazione a questi aspetti, invero, anche chi avrà
ottenuto nelle more la stabilizzazione potrebbe e dovrebbe continuare la
propria azione giudiziaria”.
Questa sentenza, almeno se le premesse
troveranno conforto nella pratica, è una vittoria del diritto contro il
fenomeno dell’abuso dei contratti a termine nella scuola pubblica. Com’è stato
possibile consentire per tanto tempo uno scandalo di così vasta portata?
“La ragione per la quale, per oltre un decennio, è stata ignorata la Direttiva
CE del 1999 a tutela dei lavoratori precari, secondo me è da ricercare nel
peculiare rapporto di contiguità che lega un certo tradizionale mondo sindacale
con la controparte ministeriale. Sull’altare di un accordo consociativo,
infatti, sono stati immolati i diritti fondamentali di una intera generazione,
privata della possibilità di formulare progetti sia di breve che di lunga
portata riguardo al proprio futuro.
Questa condizione
di inconsapevolezza dei propri diritti, tuttavia, è stata spazzata via per
l’azione, prima isolata e poi corale, di alcuni avventurosi soggetti. Anzitutto
un grande merito l’hanno avuto talune solitarie denunce pubbliche, come per
esempio l’iniziativa del radicale Maurizio Turco in merito all’attribuzione
degli scatti stipendiali soltanto in favore dei docenti di religione; oppure il
libro inchiesta “Una vita da supplente”, in grado di squarciare il muro di
silenziosa rassegnazione dietro al quale veniva celata l’intera vicenda del
precariato scolastico.
Nell’ambito giuridico, una menzione speciale la meritano gli avvocati Vincenzo
De Michele e Sergio Galleano, autentici apripista delle teorie e delle prassi
di tutela multilivello dei diritti fondamentali nella dimensione europea.
Infine, questo fermento di ribellione è stato coagulato da un sindacato
corsaro, l’Anief, che ha mostrato la spregiudicatezza necessaria per avviare
nel 2010 un rischioso contenzioso su scale nazionale, inizialmente accolto da
un vasto scetticismo e, infine, accompagnato da analoghe ed entusiastiche
iniziative di molte altre sigle sindacali”.
Il
re è nudo, dunque. Ma è ipotizzabile un effetto a cascata su altri fronti? Ad
esempio: è possibile che il servizio pluriennale svolto come precari in
un’unica sede di servizio possa essere utile come continuità da spendere nella
graduatoria d’istituto?
“Una volta affermato il principio di non discriminazione tra il lavoro a tempo
determinato e a tempo indeterminato, saranno destinati a cadere tutti gli
istituti contrattuali che trattano in modo diverso il servizio svolto dai
precari e quello prestato dagli insegnanti di ruolo; e ciò vale sia per la
continuità didattica che per la ricostruzione della carriera”.
Un
altro esempio è dato, oltre che dagli scatti di anzianità riconosciuti ai
precari, anche dal servizio quinquennale a tempo determinato come requisito per
accedere al concorso a dirigente. Due belle vittorie, una recentissima alla
quale è molto legato.
Sì, siamo molto legati a questa vittoria, anche perché è servita a far tacere
una volta e per sempre alcune incomprensibili proteste che si erano levate dal
mondo della dirigenza scolastica; secondo qualche isolata associazione dei presidi,
infatti, la valorizzazione del servizio svolto in regime di precariato avrebbe
addirittura “dequalificato” la funzione dirigenziale. Per fortuna il Consiglio
di Stato ha ritenuto queste singolari tesi prive di qualsiasi pregio
giuridico”.
La
sentenza comunitaria sarà importante per i precari della scuola pubblica. Ma i
precari della scuola privata potevano e possono far causa contro l’abuso dei
contratti a termine indipendentemente dalla normativa della Ue con una
prospettiva di successo ancora superiore. E’ così o le presunte restrizioni a
carico dei lavoratori pubblici si estendono alla scuola privata?
“Sì, è proprio così, i dipendenti delle scuole private, per essere
stabilizzati, potrebbero intraprendere un percorso più agevole, proprio perché
a loro non potrebbe esser frapposto l’ostacolo dell’art. 97 della Costituzione,
a norma del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso”.
La
sentenza di Lussemburgo sarà utilizzabile anche dai lavoratori precari degli
altri settori pubblici? Se sì, quali sono i casi più clamorosi?
“La sentenza della Corte di Giustizia, se sarà positiva, rappresenterà una
pietra miliare nella lotta contro lo sfruttamento e la precarizzazione di tutti
i rapporti di lavoro. Ma dai Giudici di Lussemburgo arriverà anche un’altra,
forse più importante risposta: sapremo se l’Europa continuerà ad edificarsi
sullo stato d'eccezione, cioè su quella condizione di sospensione dello stato
di diritto in forza della supposta necessità di fronteggiare la crisi
economica; oppure, così come speriamo, se vi sarà ancora la possibilità di
tutelare i diritti fondamentali delle persone, sempre e comunque, anche contro
le più ottuse logiche ragionieristiche delle Troike finanziarie”.