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2000 06 16 * Convenzione tra la Santa sede e la Repubblica Italiana sulla Previdenza sociale.

CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET ITALIAM
DE PREVIDENTIA SOCIALI

 

La Santa Sede e la Repubblica Italiana

animate dal desiderio di regolare i mutui rapporti nel campo della sicurezza sociale, tenuto conto della specificità della Santa Sede e della particolarità dei suoi rapporti con l'Italia, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno concordato quindi le seguenti disposizioni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni 

Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

a) « Parti contraenti »: la Santa Sede e la Repubblica Italiana;

b) «Legislazione»: le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura, concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente, elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;

c) «Autorità competente»:

per quanto riguarda la Santa Sede:

l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

per quanto riguarda la Repubblica Italiana:

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

il Ministero della Sanità, per le prestazioni sanitarie conseguenti agli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

d) « Istituzione competente»: l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale istituzione si trova;

e) «Organismo di collegamento»: l'Ufficio incaricato dall'Autorità competente di comunicare con l'omologo Ufficio dell'altra Parte e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione;

f) «Parte competente»: la Parte contraente nel cui territorio si trova l'Istituzione competente;

g) «Lavoratori»: le persone di cui all'articolo 3 che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione:

h) «Dipendenti vaticani»: i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della città del Vaticano, nonché degli Enti centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati nell'elenco da allegarsi all'«Accordo Amministrativo di applicazione» di cui all'articolo 34, che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

i) «Familiari»: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;

l) «Superstiti »: le persone definite come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;

m) «Residenza»: dimora abituale;

n) «Soggiorno»: dimora temporanea:

o) «Periodi di assicurazione»: periodi di contribuzione, di occupazione o assimilati, così come definiti o presi in considerazione dalla legislazione della Parte contraente in base alla quale sono stati compiuti:

p) «Prestazioni in denaro»: le prestazioni economiche stabilite dalla legislazione applicabile e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione, nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;

q) «Prestazioni in natura»: ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;

r) «Prestazioni familiari »: tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

Articolo 2

Campo di applicazione quanto alla materia

1. La presente Convenzione si applica:

Alle legislazioni della Santa Sede concernenti:

a) il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti;

b) il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) il regime delle prestazioni familiari. Alle legislazioni della Repubblica Italiana concernenti:

a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione;

b) le prestazioni familiari;

c) i regimi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, previo accordo delle Autorità competenti delle due Parti contraenti, alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale.

4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all'assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'articolo 14. 

Articolo 3
Campo di applicazione quanto alle persone

La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4
Parità di trattamento

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali essa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte contraente.

Articolo 5
Esportabilità delle prestazioni

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in denaro, in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente articolo 2, le ricevono integralmente e senza limitazioni o restrizioni, ovunque esse risiedano.

Articolo 6
Ammissione all'assicurazione volontaria

1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione di tale Parte si cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte contraente.

2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.

Articolo 7
Divieto di cumulo

1. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altra Parte contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultima Parte. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni), infortunio o malattia professionale, liquidate dalle Istituzioni delle due Parti contraenti.

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di una Parte contraente, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di sicurezza sociale eserciti un'attività professionale, sono applicabili anche se egli esercita la propria attività sotto la legislazione dell'altra Parte contraente.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le Istituzioni competenti delle Parti contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 8
Norme generali

1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.

2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione:

a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente:

b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile è ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.

Articolo 9
Norme particolari

1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le seguenti eccezioni:

a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purché la sua permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta mesi;

b) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti;

c) i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della città del Vaticano sono soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana, con le modalità da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

2. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), è applicata tenuto conto della seguente eccezione:

i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli eventi non già coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in conformità alle Convenzioni stipulate o da stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.

Articolo 10
Disposizioni varie

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, in deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, che resti applicabile la legislazione della Parte contraente cui appartiene il lavoratore, ogni qualvolta, per la sua età, per la frequenza dei trasferimenti o per il loro carattere eccezionale, sarebbe meno favorevole per il lavoratore stesso l'applicazione della legislazione della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO I
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 11
Totalizzazione dei periodi di assicurazione
e liquidazione delle prestazioni

1. a) Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.

b) Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dall'altra Parte contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altra Parte non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione.

Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b):

1) sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue le Parti contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione;

2) se soltanto una delle Parti contraenti è legata ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detta Parte contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato: tale disposizione si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente comma 1, l'Istituzione competente di tale Parte è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altra Parte contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo comma 3.

3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di una Parte contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Parte, l'Istituzione competente di detta Parte accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:

a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;

b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato riducendo l'importo teorico, di cui alla lettera a), in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione, maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una Parte contraente per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.

4. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo delle retribuzioni, dei redditi professionali o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente le retribuzioni, i redditi professionali percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.

5. Se ai sensi della legislazione italiana la prestazione, il cui diritto sorge in base al presente articolo, deve essere liquidata in tutto o in parte sulla base dell'importo dei contributi versati o accreditati, l'Istituzione competente determina l'ammontare, rispettivamente dell'intera pensione o della quota di essa, con il metodo di calcolo nazionale, anziché con quello previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Nonostante quanto disposto al comma 1, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questa Parte non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione competente dell'altra Parte contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.

7. Qualora debba essere applicato il comma 1, lettera c), del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo, vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.

La presente disposizione non potrà comportare che, per uno stesso periodo di assicurazione, una delle due Parti contraenti sia tenuta ad erogare più di una prestazione della stessa natura, autonoma o in pro-rata.

Articolo 12
Rivalutazione o modifica delle prestazioni
e nuovo calcolo delle medesime

1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni delle Parti contraenti sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 11, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle orme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 11.

Articolo 13
Disposizioni particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di r assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Articolo 14
Trattamento minimo di pensione

1 . Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni competenti delle Parti contraenti ai sensi del precedente articolo 11, non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, ciascuna Istituzione competente integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

2. Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo di cui al comma 5 dell'articolo 11.

Articolo 15
Ricalcolo dell'integrazione attribuita
per il trattamento minimo di pensione

Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.

CAPITOLO II

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 16
Residenza in territorio della Parte contraente diverso da quello della Parte competente

I lavoratori che hanno diritto alle prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in conformità alla legislazione di una delle Parti contraenti, e che soggiornano o risiedono sul territorio della Parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'Istituzione competente beneficiano:

a) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale erogate dall'Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica o, in alternativa, a loro scelta, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero ad essa iscritti: tuttavia in quest'ultimo caso, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente;

b) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione.

Articolo 17
Infortuni in itinere

L'infortunio in itinere sopravvenuto sul territorio di una Parte contraente diverso dalla Parte competente è considerato come sopravvenuto sul territorio di quest'ultima.

Articolo 18
Prestazioni in natura di grande importanza

La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande importanza, previste dall'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.

Articolo 19
Rimborso tra Istituzioni

L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli articoli 16 e 18. Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'Accordo Amministrativo previsto all'articolo 34.

Articolo 20
Prestazioni per malattia professionale
se l'interessato è stato esposto al rischio in una sola
Parte contraente

1. Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di una Parte contraente ad un'attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte contraente, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte contraente, anche se la malattia si sia manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente.

2. Ciò vale altresì in caso di aggravamento della malattia. sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 21
Prestazioni per malattia professionale
se l'interessato è stato esposto nelle due Parti contraenti

Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attività rischiosa.

Articolo 22
Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell'articolo 21, si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:

a) se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia, oppure le ha esercitate nel territorio della Parte contraente in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;

b) se l'assicurato ha esercitato lavorazioni suscettibili di provocare o aggravare la malattia sul territorio dell'altra Parte contraente, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa Parte per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

Articolo 23
Prestazioni dovute dall'Istituzione competente nel caso in cui l'assicurato
sia portatore di postumi per precedenti infortunio o malattia professionale
verificatisi nel territorio dell'altra Parte contraente

Nel caso in cui si verifichi sul territorio di una Parte contraente un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale, verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione, come se si fosse verificata sotto la propria legislazione, ai fini della valutazione del grado di invalidità al lavoro.

Tuttavia, qualora l'assicurato fosse già titolare di prestazioni per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatisi nell'altra Parte contraente, l'Istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvederà a corrispondere la sola differenza fra le due prestazioni.

Articolo 24

Notifica di infortunio grave tra Istituzioni

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacità permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.

CAPITOLO III

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 25
Lavoratori

Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due Parti contraenti, ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della prima, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima Parte.

Articolo 26
Titolari di pensione o rendita

1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto, per i familiari che risiedano sul territorio dell'altra Parte contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte debitrice della pensione o della rendita, come se risiedessero sul territorio di quest'ultima. L'onere delle prestazioni è a carico della Parte debitrice della pensione o rendita.

2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste da ciascuna Parte, indipendentemente dalla residenza, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di entrambe le Parti contraenti.

Articolo 27
Sospensione delle prestazioni

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, comma 1, è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale o ad altro titolo, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28
Cooperazione e assistenza reciproca
delle Autorità e Istituzioni competenti

Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra Parte, del tramite delle Autorità Diplomatiche di tale Parte.

Articolo 29
Poteri particolari delle Autorità Diplomatiche

Le Autorità Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 30
Redditi in valuta

Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini a requisiti reddituali l'acquisizione del diritto a prestazioni, la sussistenza di tali requisiti dovrà essere accertata anche con riferimento ai redditi prodotti nell'altra Parte contraente ed a quelli espressi in valuta estera, facendo ricorso al tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo reddituale di riferimento stabilito dalla legislazione che l'Istituzione competente applica.

Articolo 31
Esenzioni da tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione

1. Le esenzioni da tasse, bolli e diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di una delle due Parti, valgono anche per gli atti o documenti che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione.

3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, rilasciata da autorità, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sarà ritenuta valida dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell'altra Parte.

Articolo 32
Poteri particolari delle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle due Parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 33
Presentazione istanze e documenti

1. Le istanze e gli altri documenti presentati in applicazione della presente Convenzione ad Autorità. Istituzione competente od Organismo di collegamento di una Parte contraente, hanno lo stesso effetto che se fossero presentati alle corrispondenti Autorità, Istituzioni competenti od Organismi di collegamento dell' altra Parte.

2. La domanda di prestazione, presentata all'Istituzione competente di una Parte contraente, vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altra Parte, purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto in base alla legislazione dell'altra Parte.

3. Le dichiarazioni di autocertificazione da presentare all'Istituzione competente di una Parte contraente, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, possono essere autenticate dall'Istituzione dell'altra Parte contraente.

4. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una Autorità o ad un'Istituzione competente di una delle due Parti, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altra Parte. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altra Parte.

Articolo 34
Accordo Amministrativo di applicazione

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in un Accordo Amministrativo che entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione stessa.

Articolo 35
Impegno di comunicazione delle Autorità competenti

Le Autorità competenti delle due Parti si comunicano tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2, nonché tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 36
Perizie mediche

1. L'Istituzione competente di una Parte contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano sul proprio territorio.

2. Le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambe le Parti contraenti, rimangono a carico della Parte che ha effettuato i predetti accertamenti.

3. Le spese per gli accertamenti sanitari, nonché quelle ad essi connesse, sostenute dall'Istituzione di una Parte contraente su richiesta dell'Istituzione dell'altra Parte, sono a carico dell'Istituzione della Parte che ha richiesto gli accertamenti. Il rimborso sarà effettuato in conformità alle disposizioni previste nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

Articolo 37
Recupero di prestazioni

1. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del comma seguente.

2. Qualora l'Istituzione di una Parte contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altra Parte contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all' Istituzione creditrice.

 Articolo 38
Disposizioni transitorie

1. La presente Convenzione non dà luogo a prestazioni con decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, ogni periodo di assicurazione compiuto in base alla legislazione di una Parte contraente prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformità alle disposizioni della Convenzione. Analogamente sono presi in considerazione anche gli eventi accertati che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 39
Ratifica ed entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 40
Durata

La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e cesserà di essere in vigore dodici mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

Articolo 41
Denuncia

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari da stipularsi.

Articolo 42
Commissione paritetica
per l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Fatta nella città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il sedici giugno duemila.

Jean-Louis Tauran  

PER LA SANTA SEDE

           Lamberto Dini 

         PER LA REPUBBLICA ITALIANA

 

ACCORDO AMMINISTRATIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmata nella Città del Vaticano il sedici giugno duemila, le Autorità competenti, cioè

per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica,

per la Repubblica Italiana: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero della Sanità,

hanno concordato quanto segue, ai fini dell'applicazione della Convenzione stessa.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo:

a) il termine «Convenzione» designa la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana;

b) il termine «Accordo» designa il presente Accordo Amministrativo;

c) i termini definiti dall'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.

Articolo 2
Istituzioni competenti

Le Istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo sono:

a) per la Santa Sede:

1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni:

I. per quanto riguarda il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti;

II. per quanto riguarda le prestazioni in denaro relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

III. per quanto riguarda il regime delle prestazioni familiari;

2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS): per quanto riguarda le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) per la Repubblica Italiana:

1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per quanto riguarda: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; le prestazioni familiari;

2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie;

3) le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

4) gli altri organismi che gestiscono uno dei regimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Convenzione, e cioè:

I. l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali;

II. l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani « Giovanni Amendola »;

III. l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo;

IV. gli altri Enti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui ai D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (in G. U., 23 agosto, n. 196) e 10 febbraio 1996, n. 103 (in Suppl. ordinario n. 43, alla G. U. n. 52, del 2 marzo).

Articolo 3
Organismi di collegamento

Le Autorità competenti delle due Parti contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le Istituzioni competenti di ciascuna Parte:

a) per la Santa Sede:

1) l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del fondo Pensioni;

2) il Fondo Assistenza Sanitaria (FAS);

b) per la Repubblica Italiana:

1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede Centrale;

2) l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro le Malattie Professionali, Direzione Centrale;

3) il Ministero della Sanità.

Articolo 4
Enti interessati e dipendenti vaticani

1. L'elenco allegato sub «A» identifica gli Enti centrali della Chiesa Cattolica e gli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), della Convenzione.

2. Lo stato di dipendente vaticano è certificato:

a) per i dipendenti della Santa Sede: dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

b) per i dipendenti dello Stato della città del Vaticano: dal Governatorato;

c) per i dipendenti degli altri Enti: da ciascuno degli Enti stessi.

Articolo 5
Assicurazione volontaria

1. Per poter beneficiare delle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, della convenzione, l'interessato è tenuto a presentare, all'Istituzione della Parte contraente alla quale chiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra Parte contraente.

2. Se l'interessato non presenta l'attestato, detta Istituzione lo richiede all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 6
Lavoratori distaccati

Al lavoratore distaccato conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione della Parte in cui ha sede l'impresa. L'attestato viene rilasciato da:

a) per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni;

b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Articolo 7
Lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Convenzione sono tenuti a presentare alla competente Istituzione del luogo di residenza una loro dichiarazione sui redditi percepiti nell'altra Parte.

2. L'Istituzione del luogo di residenza può chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte di verificare le dichiarazioni di cui al precedente comma.

3. Le Istituzioni competenti per l'applicazione del presente articolo sono:

a) per la Santa Sede: l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni;

b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Articolo 8
Lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani,
occupati nel territorio dello Stato della Città del Vaticano

Per i lavoratori di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della Convenzione, il datore di lavoro, oltre agli adempimenti previsti dalla legislazione italiana per l'iscrizione alle Istituzioni previdenziali, deve presentare una dichiarazione da cui risulti che il rapporto di lavoro si svolge nel territorio dello Stato della città del Vaticano.

Articolo 9
Dipendenti vaticani iscrivibili alle Istituzioni previdenziali italiane

L'articolo 9, comma 2, della Convenzione si applica alle seguenti categorie di lavoratori:

a) dipendenti vaticani in prova;

b) dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato;

c) dipendenti vaticani iscritti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, per effetto dell'applicazione della convenzione amministrativa del 6 giugno 1956, che non optano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo Amministrativo, per l'iscrizione al Fondo Pensioni vaticano per il regime per le pensioni di inabilità, vecchiaia e superstiti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO I

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 10
Modalità di totalizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalità:

a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente, e di un Paese terzo nel caso di totalizzazione multipla, anche qualora questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;

b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nelle due Parti contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna Istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente;

c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di una Parte contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.

Articolo 11
Formulari ed altre procedure
per la presentazione delle domande

1. I lavoratori e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare di prestazioni, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, devono presentare domanda all'Istituzione competente dell'una o dell'altra Parte contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'Istituzione cui la domanda viene presentata.

2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'Istituzione competente di una Parte contraente, in conformità al precedente comma, è considerata come data di presentazione all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.

3. Le Istituzioni competenti sono tenute a comunicarsi reciprocamente i dati relativi alle domande di prestazioni, inclusa la data di presentazione, utilizzando formulari concordati. L'Istituzione competente conferma l'autenticità dei dati riportati nei predetti formulari, che non richiedono l'invio dei documenti originali.

4. L'Istituzione competente, unitamente al formulario di cui al comma precedente, invia all'Istituzione dell'altra Parte contraente anche un formulario di collegamento concordato, che contiene i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica e, se del caso, i dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri dell'Unione Europea e quelli compiuti in Stati terzi con cui entrambi gli Stati contraenti abbiano stipulato convenzioni di sicurezza sociale. L'Istituzione che riceve i formulari invia a sua volta all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente il formulario di collegamento con i dati relativi ai propri periodi di assicurazione.

5. Alla conclusione delle procedure, le Istituzioni competenti si comunicano reciprocamente i relativi provvedimenti.

Articolo 12
Trattamento minimo di pensione

1. Il disposto dell'articolo 14, comma 1, della Convenzione si riferisce:

a) per la Santa Sede: al trattamento minimo di pensione;

b) per la Repubblica Italiana: all'integrazione al trattamento minimo pensionistico.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della Convenzione, l'Istituzione competente della Parte contraente di residenza comunica all'Istituzione competente dell'altra Parte l'importo della quota di integrazione al trattamento minimo che quest'ultima è tenuta a corrispondere unitamente al pro-rata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione, le Istituzioni competenti di ciascuna Parte contraente sono tenute a comunicarsi annualmente le variazioni intervenute negli importi delle prestazioni erogate, alle scadenze che saranno concordate.

CAPITOLO II

 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 13
Attestato per le prestazioni in natura

1. Per l'applicazione dell'articolo 16, lettera a), della Convenzione, il lavoratore deve presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato rilasciato dall'Istituzione della Parte competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni e la loro durata massima.

2. Se l'interessato non presenta l'attestato, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno lo richiede all' Istituzione della Parte competente.

3. Il lavoratore deve informare immediatamente l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione, attinente al suo lavoro o alla sua situazione familiare, che possa modificare il diritto alle prestazioni.

4. Gli attestati di cui al presente articolo sono rilasciati da:

a) per la Santa Sede: il Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS);

b) per ha Repubblica Italiana: le Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, o il Ministero della Sanità per alcune categorie di lavoratori che saranno comunicate dal predetto Ministero alla competente Istituzione della Santa Sede.

Articolo 14
 Autorizzazioni per le prestazioni in natura di grande importanza

1. Per la fornitura, riparazione e rinnovo di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista figura in allegato B, ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione, l'Istituzione della Parte contraente di residenza o soggiorno del beneficiario di prestazioni in natura, verificato il diritto alle prestazioni stesse, chiede preliminarmente l'autorizzazione all'Istituzione della Parte competente. Le prestazioni sono comunque concesse se entro 60 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione, non perviene parere negativo da parte dell'Istituzione competente.

2. Nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate con assoluta urgenza, l'Istituzione della Parte contraente di residenza o soggiorno vi provvede e ne informa immediatamente l'Istituzione competente.

Articolo 15
Rimborsi

1. Le spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai sensi degli articoli 16 e 18 della Convenzione, dall'Istituzione della Parte contraente di residenza o soggiorno dell'avente diritto, per conto dell'Istituzione competente, sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità dell'Istituzione che ha provveduto ad anticiparle. Detti rimborsi, che riguardano anche gli oneri inerenti a visite ed accertamenti medico-legali, avranno luogo con cadenza annuale.

2. Gli adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui al comma precedente sono gratuiti.

Articolo 16
Prestazioni in denaro

Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, di cui al Capitolo II della Convenzione, sono corrisposte ai lavoratori ed ai superstiti aventi diritto direttamente dall'Istituzione della Parte competente.

Articolo 17
Malattie professionali

1. Nei casi previsti dall'articolo 21 della Convenzione, il lavoratore può presentare la domanda per prestazioni sia all'Istituzione della Parte presso cui da ultimo è stato esposto al rischio specifico, sia all'Istituzione dell'altra Parte contraente.

2. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al precedente comma, se constata che il lavoratore ha svolto, da ultimo, nell'altra Parte contraente un lavoro comportante il rischio specifico, trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altra Parte contraente detta domanda, unitamente ai documenti che la giustificano, informandone il lavoratore.

3. L'Istituzione che riceve la domanda di cui al comma 2, se, prendendo in considerazione i soli periodi di attività morbigena svolti sulla propria Parte, constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

a) trasmette tempestivamente all'Istituzione dell'altra Parte la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici, nonché copia della decisione di rigetto;

b) notifica la propria decisione al lavoratore, indicando i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini del ricorso e la data di trasmissione della domanda all'Istituzione dell'altra Parte contraente.

Articolo 18
Aggravamento malattie professionali

In caso di aggravamento di una malattia professionale, come previsto dall'articolo 22 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione della Parte contraente, alla quale chiede ulteriori prestazioni, ogni informazione relativa alla malattia professionale già indennizzata.

Articolo 19
Valutazione infortuni sul lavoro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione della Parte presso cui si è verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, qualunque sia il grado di invalidità derivatone.

2. L'Istituzione competente, per gli eventi infortunistici pregressi, è tenuta a fornire all'altra Istituzione, su richiesta di quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.

Articolo 20
Collaborazione all'attività di gestione

Le due Parti contraenti si offrono piena collaborazione, al fine di permettere la gestione della tutela assicurativa secondo la normativa vigente nella Parte dell'Istituzione competente alla copertura assicurativa, compreso l'accertamento, sui posti di lavoro, del rischio professionale, nonché delle cause e circostanze dell'evento infortunistico.

CAPITOLO III

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 21
Familiari residenti nell'altra Parte

Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituzione competente la domanda, corredata da un certificato relativo ai familiari che risiedono nell'altra Parte contraente. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno ed il lavoratore è tenuto ad informare l'Istituzione competente di qualsiasi cambiamento della sua situazione familiare che possa modificare il diritto alle prestazioni.

Articolo 22
Procedure anticumulo

1. Ai fini della sospensione delle prestazioni familiari in virtù delle disposizioni previste dall'articolo 27 della Convenzione, l'Istituzione competente della Parte contraente in cui risiedono i familiari, ed in cui viene svolta un'attività professionale che dà diritto alle prestazioni familiari, comunica tutte le notizie necessarie all'Istituzione competente dell'altra Parte.

2. Per attività professionale s'intende quella svolta dal lavoratore o dai suoi familiari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23
Redditi in valuta

Ai soli fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 30 della Convenzione, le Istituzioni competenti si scambiano i dati occorrenti alla verifica della sussistenza dei requisiti reddituali, con riferimento ai redditi prodotti nelle rispettive Parti contraenti.

Articolo 24
Documentazione

I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all' applicazione della Convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le Autorità competenti dei due Stati contraenti o, su loro delega, dalle Istituzioni competenti.

Articolo 25
Pagamenti diretti ai beneficiari

Gli organismi debitori di prestazioni, a favore dei beneficiari residenti nell'altra Parte contraente, le versano agli aventi diritto senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie.

Articolo 26
Entrata in vigore

Il Presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

Articolo 27
Commissione paritetica

La Commissione paritetica prevista dall'articolo 42 della Convenzione è composta dagli Organismi di collegamento di cui all'articolo 3 dell'Accordo.

Fatto nella città del Vaticano in duplice originale, in lingua italiana, il sedici giugno duemila.

Jean-Louis Tauran

PER LA SANTA SEDE

           Lamberto Dini

         PER LA REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO A

Elenco degli Enti Centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede di cui all'articolo 4, comma 1

1. Archivio Segreto Vaticano
2. Biblioteca Apostolica Vaticana
3. Centro Televisivo Vaticano (CTV)
4. Fabbrica di S. Pietro
5. Pontificia Accademia delle Scienze
6. Pontificia Accademia delle Scienze sociali
7. Pontificia Accademia per la Vita
8. Tipografia Vaticana - Ed. « L'Osservatore Romano »
9. Libreria Editrice Vaticana
10. Radio Vaticana
11. Elemosineria Apostolica
12. Capitolo di S. Giovanni in Laterano
13. Capitolo di S. Pietro in Vaticano
14. Capitolo di S. Maria Maggiore
15. Pontificie Opere Missionarie
16. Istituto per le Opere di Religione
17. Patriarcale Basilica di S. Paolo
18. Fondo Assistenza Sanitaria (FAS)
19. Peregrinatio ad Petri Sedem
20. Pontificia Accademia Ecclesiastica
21. Pontificia Università Lateranense
22. Pontificia Università Urbaniana
23. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
24. Pontificio Istituto di Musica Sacra
25. Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia
26. Domus Sanctae Marthae
27. Domus Romana Sacerdotalis
28. Domus Internationalis Paolo VI
29. Collegio Urbano
30. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

ALLEGATO B

Elenco delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza, di cui all'articolo 14

1. Protesi, apparecchi ortopedici e apparecchi di sostegno, compresi busti ortopedici in tessuto, con anima di rinforzo, relativi elementi integrativi, accessori ed attrezzi.
2. Scarpe ortopediche su misura, eventualmente con rispettiva scarpa normale (non ortopedica).
3. Protesi mascellari e facciali, parrucche.
4. Impronte (riproduzioni delle varie parti del corpo) che vengono utilizzate per adattare in modo esatto gli oggetti di cui ai precedenti punti.
5. Protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da ingrandimento e occhiali a cannocchiale.
6. Apparecchi acustici.
7. Protesi dentarie (fisse e mobili) e protesi di chiusura della cavità orale.
8. Carrozzine per malati azionate a mano o fornite di motore ed altri mezzi meccanici di circolazione.
9. Rinnovo delle apparecchiature e protesi sopra elencate.
10. Soggiorno e cure mediche nei centri di convalescenza, idrofangotermali, elioterapici e talassoterapici.
11. Trattamenti per la riabilitazione sanitaria e professionale.

Conventione de previdentia sociali inter Apostolicam Sedem et Italiam rata habita, Romae die XV mensis Octobris anno MMIII Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Haec Conventio una cum propria Administrativa Pactione a die I mensis lanuarii anno MMIV vigere coepit ad normam articuli trigesimi noni eiusdem Conventionis.


*A.A.S., vol. XCV (2003), n. 12, pp. 830-861


Fonte: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2000/documents/rc_seg-st_20000616_s-ap-italia-previdenza_it.html