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2000 04 06 * XIII legislatura * Camera, Interrogazione a risposta scritta - concluso * MATACENA Amedeo - Forza Italia

Ramo: Camera

Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Numero atto: 4/29426

Data presentazione: 06-04-2000

Seduta di presentazione: 710

PRESENTATORE : MATACENA Amedeo (FORZA ITALIA)

STATO ITER : Iter concluso

DESTINATARI : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 06-04-2000, MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 06-04-2000

INTERLOCUTORIE : da PRES. CONSIGLIO a GIUSTIZIA il 21/04/20 tramite lettera

SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE : 30-01-2001

RISPOSTA DEL GOVERNO : 21-02-2001

ITER CONCLUSO : 14-03-2001

RISPOSTA GOVERNO : FASSINO Piero GIUSTIZIA (MIN.)

Testo dell'Atto

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia.

- Per sapere

- premesso che:

il giorno 8 febbraio 2000, il signor Ficara Giovanni, nato a Reggio Calabria il 23 agosto 1944, già detenuto presso la casa circondariale di Spoleto ed affetto da neoplasia polmonare, con metastasi locoregionali epatiche e surrenali, su disposizione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria e del Magistrato di Spoleto, veniva trasferito dal centro clinico della casa circondariale di Pisa all'ospedale civile della stessa città, dove decedeva, immediatamente, dopo un giorno di chemioterapia (9 febbraio 2000);

il signor Ficara già nel mese di ottobre 1999 segnalava agli agenti della casa circondariale di Spoleto, ove si trovava sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis O.P., di avere dei disturbi intestinali, per cui, dopo alcuni accertamenti, in data 8 gennaio 2000, lo stesso venne trasferito d'urgenza presso il C.D.T. della casa circondariale di Pisa;

i sanitari di quel centro diagnosticavano una ÿgastralgia e dispnea da sospette metastasi epatiche e polmonari da probabile tumore primario gastro-intestinaleØ;

in data 14 gennaio 2000 i sanitari del C.D.T. della casa circondariale di Pisa trasmettevano una prima relazione alla Corte di Assise di Reggio Calabria con la quale si certificava che il Ficara versava in condizioni generali di salute seriamente compromesse e che il protrarsi della detenzione creava pregiudizio alla salute e, pertanto, risultava incompatibile;

la Corte di Assise di Reggio Calabria, presieduta dal dottor Franco Greco, in data 17 gennaio 2000 disponeva, dietro deposito di istanza di scarcerazione dei legali del Ficara, di doversi procedere con perizia nominando quale C.T.U. il dottor Giuseppe Strati, medico della polizia di Stato, per accertare se le condizioni di salute del Ficara fossero o meno compatibili con il regime della detenzione;

il dottor Strati nella perizia, depositata il 27 gennaio 2000, concludeva nel modo seguente: ÿstato ansioso depressivo reattivo in soggetto con microcitoma polmonare apicale destro con metastasi epatiche e gravi alterazioni bioumorali, accertato clinicamente e strumentalmente presso il centro clinico penitenziario di Pisa. L'affezione tumorale in diagnosi anche se è da ritenersi di una certa gravità risponde generalmente bene alla chemioterapia specifica, che dovrebbe essere attuata urgentemente in divisione oncologica ospedaliera. Al quesito posto, si può concludere che le attuali condizioni di salute del periziando sono da ritenersi temporaneamente incompatibili con lo stato di custodia cautelare in carcereØ;

il dottor Greco convocava la Corte per il pomeriggio dello stesso 27 gennaio ma, invece di attenersi a quelli che erano i risultati clinici della perizia e delle diverse missive inviate dal responsabile del centro clinico penitenziario di Pisa, trasmetteva il tutto al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per i provvedimenti d'urgenza ex articolo 11 O.P.;

in data 30 gennaio 2000 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, dottoressa Matilde Carpinella, informava il Presidente Greco di non poter adottare il provvedimento ex articolo 11 comma 2 O.P. perché ÿne difettano i presuppostiØ in quanto la relazione a firma del professor Francesco Ceraudo, dirigente del C.D.T. di Pisa ÿevidenziava: a) da un lato, che il recluso versa in gravissime condizioni di salute, assolutamente incompatibili con la detenzione; b) dall'altro, che le uniche cure di cui il medesimo allo stato necessita consistono in cicli di chemioterapia che possono essere eseguiti, oltre che presso un ospedale civile, presso lo stesso C.D.T. dove è ricoverato e, che, tuttavia, tali cure non vengono concretamente apprestate a causa del rifiuto espresso per iscritto dal Ficara, anche rispetto ad un suo trasferimento in ospedaleØ;

invece, la relazione del professor Ceraudo concludeva testualmente: ÿin queste condizioni psicofisiche la carcerazione perde addirittura persino la sua funzione e si traduce in un atto di tortura. Si esprime la valutazione di assoluta incompatibilità con lo stato di carcerazione, con l'assicurazione che verrà perpetrato ogni tentativo di convincimento per la necessità di un'immediata ospedalizzazioneØ;

considerato che: il Presidente della Corte d'Assise di Reggio Calabria, dottor Franco Greco, invece di decidere sull'istanza di revoca avanzata dai legali del Ficara, emetteva un provvedimento ad avviso dell'interrogante abnorme, non rispondendo a quelle che erano state le richieste difensive e a quello che era stato il quesito posto al C.T.U. e, cioè, se le condizioni del detenuto fossero o meno compatibili con il regime carcerario;

le conclusioni cui era arrivato il dottor Giuseppe Strati non erano sicuramente esatte, atteso che il signor Giovanni Ficara è deceduto il giorno successivo al suo ricovero presso l'ospedale civile di Pisa e dopo solo un giorno di chemioterapia;

le conclusioni cui era giunta la dottoressa Carpinella, Magistrato di sorveglianza di Spoleto, erano diametralmente opposte a quelle, prese a giustificazione del suo provvedimento, del Direttore del C.D.T. di Pisa, professor Ceraudo;

ritenuto che: vani sono risultati tutti i tentativi e gli appelli, a tutti i livelli istituzionali, della famiglia Ficara acché il loro congiunto potesse avere una terapia adeguata tale da consentirne la sopravvivenza per qualche tempo ancora;

addirittura, ad una persona che aveva le ore contate, è stato, perfino, impedito di vedere i familiari, atteso che la moglie e la figlia, negli ultimi otto giorni prima del decesso, sono state lasciate dietro la porta del centro clinico, prima, e dell'ospedale, poi, ed avvisate, e fatte entrare, solo due ore dopo la morte del congiunto -: se non intenda disporre una immediata ispezione ministeriale presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria propedeutica ad una eventuale azione disciplinare in relazione alla serie di irregolarità sopra esposte, soprattutto a carico del dottor Franco Greco presidente della Corte d'Assise di Reggio Calabria;

se analoghe iniziative non si intendano avviare a carico della dottoressa Matilde Carpinella, Magistrato di Sorveglianza di Spoleto;

se il comportamento professionale tenuto dal C.T.U., dottor Giuseppe Strati, sia conforme alla vigente normativa in tema di consulenza o non sia viziato da negligenza, imprudenza ed imperizia, atteso che dopo appena diciotto giorni della visita il Ficara è deceduto, e se lo stesso sia, o meno, in possesso di specializzazione oncologica;

quali provvedimenti di propria competenza si intendano adottare nei confronti di tutti coloro che, in un accanimento incredibile ed indegno per il genere umano, che ha nella Pietà uno tra i primi valori e segni di distinzione dalle bestie, hanno concorso a far agonizzare e morire da detenuto un uomo, che, ironia della sorte, proprio in questi giorni sarebbe stato, comunque, scarcerato per decisione della Suprema Corte di Cassazione, che ha annullato, senza rinvio, opposta determinazione del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria. (4-29426)

RISPOSTA DEL GOVERNO

L'atto di sindacato ispettivo indicato si riferisce al decesso del detenuto Giovanni Ficara, affetto da neoplasia polmonare, avvenuto il 9.2.2000 presso l'Ospedale Civile di Pisa, ove il medesimo era stato trasferito dal Centro clinico della locale casa circondariale. L'interrogante si duole dell'asserito ritardo con cui sarebbe stato disposto il trasferimento del detenuto in un centro attrezzato per la somministrazione della terapia adeguata alla grave malattia da cui era affetto, ritardo ascrivibile, a suo avviso, ai provvedimenti assunti, secondo le rispettive competenze, dal presidente della Corte di assise di Reggio Calabria e del magistrato di sorveglianza di Spoleto. In merito alle vicende le competenti articolazioni ministeriali, sulla base di tutti gli acquisiti elementi di conoscenza e ricostruzione dei fatti hanno concordemente rassegnato conclusioni ampiamente liberatorie nei confronti dei magistrati suddetti. Ciò considerato che dalle risultanze istruttorie è emersa la corretta e tempestiva trattazione, sotto il profilo processuale, delle istanze relative allo stato di salute del detenuto, avuto riguardo ai tempi necessari per accertare, con il massimo scrupolo, le effettive condizioni del Ficara cui peraltro erano ascritti delitti particolarmente gravi (associazione per delinquere di stampo mafioso, più omicidi pluriaggravati, un tentato omicidio, nonché altri reati minori quali detenzione abusiva di armi, ricettazione, estorsioni). Occorre anche tener conto del fatto che lo stesso Ficara aveva già subito condanna all'ergastolo in primo grado ed era altresì sottoposto allo speciale regime detentivo previsto dall'articolo 41-bis O.P. Alla stregua di quanto sopra e salvi ovviamente i rimedi endoprocessuali previsti dal codice di rito, non si ravvisano profili di censurabilità in sede amministrativa dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza di Spoleto che, sulla base delle relazioni del sanitario dell'istituto penitenziario prima e del Direttore sanitario della Casa circondariale di Pisa, poi, ebbe a rigettare l'istanza di ricovero del Ficara in una struttura sanitaria pubblica ex articolo 11 O.P.; allo stesso modo si sottraggono a rilievi le decisioni della Corte di assise di Reggio Calabria che, in conformità alle conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio, ha respinto la richiesta del Ficara di conversione della misura della detenzione in carcere in quella degli arresti domiciliari presso un luogo esterno di cura. I suddetti provvedimenti, infatti, certamente insindacabili nel merito in questa sede, risultano adeguatamente motivati con riferimento sia alle disposizioni di legge applicate, sia ai pareri sanitari richiesti e acquisiti e non presentano quindi quei profili di abnormità, macroscopica illegittimità o strumentale esercizio delle funzioni in presenza dei quali soltanto si potrebbe dar corso alle iniziative di competenza del Ministero della Giustizia sollecitate dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.