MAURIZIO TURCO, PRESIDENTE DEGLI EURODEPUTATI RADICALI, RICORRE CONTRO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI NEGARE L'ACCESSO ALL'IDENTITA' DELLE DELEGAZIONI NAZIONALI E ALLE OPINIONI LEGALI DEL SERVIZIO GIURIDICO
Bruxelles, 11 Marzo 2003 Maurizio Turco, Presidente degli Eurodeputati Radicali, assistito dai legali O.W. Brower (membro dei fori di Amsterdam e Bruxelles) e Thomas Janssens (membro del foro di Bruxelles), e da Ottavio Marzocchi, collaboratore dei deputati Radicali, ha depositato un ricorso per annullamento presso il Tribunale di Primo Grado della decisione del Consiglio di diniego di accesso ad alcuni documenti. L'On. Turco aveva richiesto il 22 Ottobre 2002 di accedere a tutti i documenti annunciati all'ordine del giorno della 2455a sessione del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 14 e 15 Ottobre 2002. Il Consiglio aveva negato pieno accesso a 5 documenti: per 4 di questi aveva censurato l'identità delle delegazioni nazionali; l'accesso ad una opinione del Servizio Giuridico era stato negato, eccezion fatta per un paragrafo introduttivo. L'On. Turco ha quindi depositato una richiesta di conferma di accesso ai documenti, alla quale il Consiglio ha risposto riaffermando il rifiuto di garantire pieno accesso ai documenti summenzionati. Il rifiuto del Consiglio ha reso impossibile per l'On. Turco il controllo dell'evoluzione della legislazione europea. Il 28 Febbraio 2003 Maurizio Turco ha quindi depositato presso il Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee un ricorso per annullamento della decisione del Consiglio di negare l'accesso ai documenti richiesti. Il ricorrente afferma nel ricorso per annullamento che il Consiglio: ha violato l'articolo 6 del Trattato dell'UE sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei cittadini, ed in particolare i diritti civili e politici; ha commesso una violazione manifesta delle regole sull'accesso ai documenti e in particolare gli articoli 4(2) e 4(3) del Regolamento 1049/01 CE relativo all'accesso ai documenti del PE, del Consiglio e della Commissione, e ha anche violato il principio di proporzionalità; ha violato l'obbligo di motivare le decisioni, come statuito dagli articoli 253 del Trattato delle Comunità europee e degli articoli 7(1) e 7(2) del Regolamento 1049/01, e di una requisito procedurale fondamentale. Maurizio Turco ha anche sottolineato che il rifiuto del Consiglio viola i principi democratici sui quali l'Unione si fonda e ha dichiarato: "La prassi del Consiglio di censurare l'identità delle delegazioni nazionali nei documenti legislativi é una violazione dei diritti civili e politici fondamentali dei cittadini. Il diritto dei cittadini di conoscere quale posizione hanno preso i loro rappresentanti in occasione dell'elaborazione delle leggi è alla base della democrazia stessa. Il Consiglio è l'unica istituzione - assieme all'organo legislativo della Corea del Nord - che si riunisce in privato e che quindi nega tale diritto, alle spese dei cittadini e dei parlamenti nazionali. I cittadini non possono cosi' giudicare l'operato del loro governo in seno al Consiglio - elemento fondamentale ad esempio per esercitare con cognizione di causa il loro diritto di voto in occasione delle elezioni europee e nazionali. I parlamenti nazionali perdono il controllo sull'operato dei loro governi e ministri non appena questi si riuniscono nel segreto del Consiglio per legiferare norme europee. Inoltre, anche le opinioni del Servizio Giuridico del Consiglio devono essere diffuse in linea generale - ad eccezione di quando si tratti di assistenza legale al Consiglio a fini processuali - come anche affermato dal Mediatore europeo nel recente Rapporto Speciale sull'argomento. Non si tratta solamente di applicare correttamente il Regolamento 1049/01 CE sull'accesso ai documenti. Si tratta di affermare i principi e le regole della democrazia anche a livello UE.