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2003 02 05 * giustizia * Dopo aver armonizzato l'esercizio è urgente armonizzare l'accesso alla professione di avvocato.

A seguito della Direttiva 98/5/CE la professione di avvocato pu˜ essere esercitata, a determinate condizioni, in tutti gli Stati membri. Ma le condizioni per accedere alla professione di avvocato non sono le stesse in tutti gli Stati Membri. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza in alcuni paesi si accede direttamente alla professione di avvocato, mentre in altri èprevisto un esame. Questo implica che sono sempre pià frequenti i casi in cui laureati in giurisprudenza accedono alla professione di avvocato in Paesi membri la cui normativa non prevede la necessità di superare un esame e successivamente, come previsto dalla Direttiva 98/5/CE, esercitano la professione in Paesi in cui tale esame è obbligatorio. Con l'interrogazione si chiede alla Commissione se, dopo aver armonizzato l'esercizio alla professione intende armonizzare anche l'accesso alla professione di avvocato. Accesso che deve anteporre, a differenza di quanto accade in Italia, la formazione alla selezione. Inoltre si sollecita la Commissione ad avviare la procedura di infrazione nei confronti di quei paesi che non hanno ancora recepito la direttiva 98/5/CE.