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2004 02 13 * La Padania * Una recente sentenza della Cassazione cancella certe "immunità" concesse al Vaticano - Impedire l'arresto di Marcinkus nel 1987 fu un atto di illegalità * G.M.

Meglio tardi che mai. Fu un errore la sentenza con cui la Quinta sezione della Corte di Cassazione nel luglio 1987 salvò dall'arresto i tre massimi dirigenti dello IOR (Istituto Opere di Religione), cioè la Banca del Vaticano, imputati di concorso in bancarotta fraudolenta in relazione al crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Era stato il giudice istruttore del tribunale di Milano, il dottor Renato Bricchetti - oggi capo dei GIP a Milano, uno dei più apprezzati, validi e preparati magistrati italiani - a firmare i tre clamorosi e coraggiosi mandati di cattura contro Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino de Strobel. In sostanza le indagini istruttorie avevano accertato gravissime responsabilità della Banca Vaticana nel determinare il crack del Banco Ambrosiano.

Il giudice Bricchetti firmò i tre ordini ordini di cattura il 20 febbraio 1987 ma tutto venne bloccato cinque mesi dopo - il 17 luglio - da una sentenza della Cassazione. Il motivo della non convalida del mandato di cattura fu questo: secondo l'art. 11 del Trattato lateranense del 1929 lo Stato italiano non poteva esercitare la propria sovranità sugli "enti centrali" della Chiesa, compreso lo IOR. E quindi la Cassazione con quella sentenza affermò l'esistenza di una vera e propria immunità penale per coloro che - agendo come "organi o rappresentanti" degli organismi canonici (Congregazioni, Tribunali, Uffici che costituiscono la Curia romana) - commettono reati nel territorio dello Stato italiano.

A quella clamorosa pronuncia si arrivò dopo una durissima polemica politica e molti indicarono nel presidente del Consiglio di allora, Ciriaco De Mita, uno degli artefici delle pressioni grazie alle quali Marcinkus e i suoi due colleghi non finirono in carcere e la fecero franca. Consentendo altresì alla Banca vaticana di non dover rispondere di alcunché né sul piano penale né su quello, che sarebbe stato immediatamente successivo, del rimborso del denaro distratto e che aveva portato al fallimento dell'Ambrosiano e a un danno rilevantissimo per migliaia e migliaia di piccoli risparmiatori

Quella immunità da qualche mese è stata completamente cancellata a distanza di sedici anni da quel lontano 1987 e da quei tre clamorosi mandati di cattura firmati da Renato Bricchetti, il quale ora si vede dare ragione e soprattutto ha la conferma che si era comportato in punta di diritto e non animato da desiderio di persecuzione nei confronti di Marcinkus & C. e tantomeno dal desiderio di vedere il proprio nome sui titoloni dei giornali.

A riportare la questione nei termini - impostati in modo corretto e giuridicamente ineccepibile dal Giudice Bricchetti e poi capovolti nel 1987 per favorire e coprire Marcinkus e il Vaticano -, è stata di nuovo la Corte di Cassazione, con una sentenza del 9 aprile. Al suo esame, nei mesi scorsi, è stata portata la sentenza del Tribunale di Roma del 19 febbraio 2002, relativa alla vicenda dell'inquinamento elettromagnetico, con relativi danni alla salute, provocato dalle antenne della Radio Vaticana, attraverso gli impianti di Santa Maria di Galeria a Roma. Il processo era stato originato dalla denuncia di una serie di organizzazioni (tre coppie di genitori che intendevano tutelare la salute dei loro bambini, i Verdi Ambiente e Società, il Tribunale dei diritti del malato, Codacons, Legambiente). A finire sul banco degli imputati erano stati Roberto Tucci, Pasquale Borgomeo, Costantino Pacifici, responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana

Il Tribunale di Roma, il 19 febbraio 2002, dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto di giurisdizione, cioè per il fatto la Radio Vaticana era da considerarsi uno degli "enti centrali" della Chiesa cattolica. E quindi, a norma dell'art. 11 del Trattato tra la Santa Sede e il governo italiano (stipulato l'11 febbraio 1929), ogni "ente centrale" del Vaticano era da considerarsi esente da ogni ingerenza del nostro Stato

In sostanza l'Italia - secondo questa interpretazione - non dovrebbe avere alcuna ingerenza nei confronti del Vaticano, nemmeno quando i cittadini italiani, in territorio italiano, si trovano vittime di un danno causato da un comportamento posto in essere nell'ambito spaziale della Santa Sede

In sostanza in tal modo si sarebbe verificata da parte dello Stato italiano una "cessione di sovranità" a favore del Vaticano

Le obiezioni su questa pronuncia del Tribunale di Roma a favore del Vaticano erano state numerose

La sentenza del febbraio 2002 favorevole al Vaticano era stata impugnata dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili e la Cassazione, il 9 aprile 2003 (con una sentenza depositata il 21 maggio) si è pronunciata a favore di queste impugnazioni, rigettando l'interpretazione che il Tribunale aveva dato a favore del Vaticano

In sostanza ci sono voluti ben sedici anni per dimostrare che il giudice Renato Bricchetti di Milano aveva perfettamente ragione a voler arrestare Marcinkus & C. e fu un autentico sopruso quello che venne perpetrato annullando i suoi ordini di cattura

Nel suo commento alla sentenza del 2003 della Cassazione, l'autorevole giurista Giovanni Melillo sottolinea che la Corte di legittimità si è dichiarata "apertamente sconcertata dalla obiettiva insensibilità rivelata dalla sentenza del 1987 verso le esigenze di ricerca di una lettura costituzionalmente coerente della norma contenuta nell'art. 11 del Trattato del 1929"

La Cassazione infatti ha stabilito, anzi ripristinato, una serie di principi ineludibili: 1) Non si ha ingerenza nella sfera di sovranità del Vaticano da parte dello Stato italiano, se quest'ultimo - come soggetto di diritto internazionale e nell'ambìto delle rispettive sfere di sovranità - mette in atto l'esercizio di una serie di funzioni pubbliche della sovranità (e quindi anche della giurisdizione)

2) Lo Stato italiano può ovviamente tutelare la sovranità italiana, anche attraverso la giurisdizione penale, relativamente a condotte poste in essere sul territorio italiano da rappresentanti di enti centrali della Chiesa nell'esercizio delle loro funzioni. Tali condotte e tali atti violerebbero dunque gli accordi internazionali fra Stato e Santa Sede poiché assunti nell'esercizio di potestà alle quali l'Italia avrebbe formalmente rinunciato attraverso il riconoscimento pattizio dell'immunità degli agenti per conto dei predetti enti ecclesiali

3) L'interpretazione data dalla Cassazione nel 1987 renderebbe possibile la lesione di norme penali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano

E ciò ovviamente non è ammissibile. Insomma, ci sono voluti tantissimi anni per ridare al nostro Stato quella "porzione di sovranità" che gli era stata illegalmente sottratta

Osserva Giovanni Melillo: "Essendo, da tempo, ormai lontana l'eco delle tesi che negavano l'inammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale delle norme regolatrici dei rapporti fra Stato e Chiesa di derivazione pattizia sulla base dell'idea che l'art. 7 comma 2 della Costituzione avesse prodotto la "costituzionalizzazione" dei Patti lateranensi, risultava incomprensibile la scelta del giudice di legittimità di rinunciare al doveroso compito di verificare la compatibilità delle medesime norme almeno con i "princìpi supremi" dell'ordinamento statuale, secondo la prudente formula escogitata dalla Corte Costituzionale allorquando progressivamente avviò il setaccio della materia normativa concordataria attraverso quella, pure vaga ed equivoca, formula selettiva dei cosiddetti 'valori essenziali' dell'ordinamento costituzionale"

Prosegue Giovanni Melillo: "La frustrazione delle aspettative di una enucleazione dell'obbligo pattizio di non ingerenza che non stridesse con i principi costituzionali era stata, del resto, obiettivamente acuita, trascinandosi quindi nel tempo sino alla nuova pronuncia della Corte di Cassazione, dalla decisione con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice a quo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 del Trattato fra Italia e santa Sede sollevate nell'àmbito del procedimento relativo al crack dell'Ambrosiano con riferimento agli articoli 1, 3, 7, 24, 25, 102, 112 della Costituzione sul presupposto, appena inopinatamente introdotto dalla Corte di cassazione, che esso escludesse l'esercizio della giurisdizione penale nei confronti di dirigenti e amministratori degli enti centrali della Chiesa"

L'argomentare della Cassazione va ancor più condiviso se paragonato con l'ordine di pensiero manifestato in occasione della vicenda dello IOR. Secondo l'opinione di Giovanni Melillo "nel 1987, infatti, la V Sezione aveva perfino escluso la possibilità di una diretta valutazione delle disciplina riferita al singolo ente, considerando la relativa normativa di diritto canonico legge straniera e dunque conoscibile dal giudice soltanto attraverso le indicazioni e le allegazioni delle parti, sì che, concordando con le conclusioni del procuratore generale e delle parti private sulla natura giuridica dell'Istituto per le Opere di religione nel senso della sua qualificazione come ente centrale, la Corte aveva potuto considerare incontestata e perciò "pacifica" la soluzione positiva di una questione in realtà assai più complessa, sia in termini generali - se non altro perché la formula legale "enti centrali della Chiesa" era stata coniata nel Trattato senza che vi fosse alcun precedente linguistico, sia nel diritto italiano che in quello canonico e di essa la dominante dottrina ne aveva offerto una lettura assai rigorosa che riservava l'attribuzione dell'anzidetta qualità ai soli organismi costituenti la Curia romana) -, che in termini particolari, per la contraddittorietà degli indirizzi normativi concretamente riferibili allo IOR"

Ed ecco la stoccata finale: "All'indomani della pronuncia della Cassazione relativa al cosiddetto caso Marcinkus, dal coro dei commenti assai critici quando non scandalizzati della stampa italiana si isolò l'opinione dissonante di chi, condividendo quella decisione, forse ironicamente osservò che "non sempre le questioni di diritto - e tanto più quelle di diritto ecclesiastico - sono comprese bene dai magistrati di merito. Ne è prova il fatto che il nostro ordinamento saggiamente prevede, quale ultima via per tutelare le posizioni soggettive, una giurisdizione di diritto, affidata alla suprema Corte di Cassazione. Dopo quindici anni, dinanzi all'annullamento della decisione del tribunale di Roma che aveva affermato il difetto di giurisdizione italiana ad accertare le condotte penalmente illecite ascritte ai dirigenti di Radio Vaticana, si può riconoscere che quel giudizio ha finalmente trovato, con riferimento alla vexata quaestio in esame, un assai più plausibile motivo di giustificazione"

G.M.