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2002.10.07 * Petizione alla competente Commissione del Parlamento europeo

Alla Commissione Petizioni Del Parlamento Europeo

Bruxelles, 7 ottobre 2002


Oggetto : violazione dello Stato di diritto e della democrazia in Italia e degli articoli 6 e 7 del TUE


Il sottoscritto Maurizio Turco, deputato al Parlamento europeo, presenta la seguente Petizione al Parlamento.

PREMESSO CHE :
  • dal 21 novembre 2000 al 24 aprile 2002 la Corte Costituzionale ha operato in assenza del plenum previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana(1) in 15 membri, privando le istituzioni italiane e la giustizia dell’apporto in piena legittimità dell’organo giudice della costituzionalità delle leggi. Nonostante la tassatività della legge(2), al Parlamento italiano sono occorse ben 19 sedute per l’elezione dei due giudici mancanti, un intervento durissimo del Presidente della Corte l’11 febbraio 2002, e un messaggio ai Presidenti delle Assemblee legislative del Presidente della Repubblica il 26 febbraio 2002, in cui si denunciavano i rischi di compromissione della funzionalità dell’organo e l’alterazione dell’equilibrio costituzionalmente fissato fra membri nominati da organi diversi dello Stato.
  • in Italia dal 13 maggio 2001 la Camera dei Deputati legifera in assenza del plenum previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana(3) in 630 membri. Il 15 luglio 2002 la Camera dei deputati ha stabilito di mantenere l’assenza di plenum, data la difficoltà riscontrata nell’assegnare 13 seggi. Vi sono così 5 circoscrizioni elettorali i cui cittadini sono ingiustificatamente sottorappresentati all’assemblea legislativa in rapporto alla popolazione residente, e voti validamente espressi non utilizzati per ripartire seggi al di là di ogni previsione normativa. E’ pendente un ricorso alla Corte di Strasburgo(4).
L'accordo parlamentare del 15 luglio 2002, se possibile, aggrava il vulnus costituzionale. Infatti, qualora la Costituzione non bastasse, il concetto dell'inderogabilità del plenum è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione(5).

Con due risoluzioni parlamentari, un esposto al Presidente della Commissione Europea e due interrogazioni parlamentari, si è inteso informare gli organi istituzionali delle violazioni esposte affinché prendessero i provvedimenti necessari.


Le risoluzioni parlamentari

Le risoluzioni parlamentari(6), sottoscritte da 64 deputati sono state depositate il 18 aprile 2002 e il 20 giugno 2002. La prima è stata dichiarata irricevibile il 30 maggio dal Segretariato generale in quanto nel frattempo erano stati eletti i giudici costituzionali.

La seconda è stata esaminata dalla Conferenza dei Presidenti il 4 luglio 2002 rinviandola, a norma del regolamento, alla Commissione competente per un parere.


L'Esposto al Presidente della Commissione

Il 24 aprile 2002 è stato presentato un esposto al Presidente della Commissione europea. Gli uffici della Commissione europea rinviavano lo scrivente alla risposta che sarebbe stata fornita all'interrogazione parlamentare presentata.


Le Interrogazioni Parlamentari

Sono state presentate due interrogazioni parlamentari.

Con la prima, del 5 luglio 2002(7) si chiedeva se la Commissione
  • avesse preso in considerazione le violazioni descritte al fine di valutare se prendere un'iniziativa ai sensi dell'articolo 7 del TUE e, in caso positivo, quali valutazioni ne avesse tratto;

  • disponesse o pensava di dotarsi degli strumenti per monitorare il rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea.

Interrogazione alla quale rispondeva il Sig. Prodi a nome della Commissione l'8 agosto 2002 :
"La Commissione rileva che i problemi a cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare per quanto concerne la composizione delle due istituzioni italiane - la Corte costituzionale e la Camera dei Deputati - hanno trovato una soluzione. Come l'Onorevole parlamentare constata nella sua interrogazione, la Corte costituzionale è, dal 24 aprile 2002, dotata di un numero di giudici conforme alle esigenze costituzionali; per quanto concerne la Camera dei deputati, è stato raggiunto un accordo in data 16 luglio 2002. La Commissione non vede alcuna ragione che la spinga a procedere ad un esame sotto il profilo dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea."
Di fronte all'evidente incongruenza della risposta veniva inoltrata una seconda interrogazione il 22 agosto 2002(8) con la quale nel premettere
  • che l'accordo raggiunto di cui parla la Commissione nella risposta all'interrogazione scritta P-2104/02, per quanto politicamente legittimo, è palesemente anticostituzionale, visto che la Costituzione dispone imperativamente che la Camera dei deputati sia composta da 630 membri mentre "l'accordo" prevede che per questa legislatura sia composta da 617 membri
si chiedeva se la Commissione
  • avesse avuto modo di discutere della situazione italiana, e segnatamente della violazione palese e prolungata nel tempo della Costituzione italiana ... al fine di decidere se proporre al Consiglio di "constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1" 

  • avesse un orientamento rispetto all'accertamento delle violazioni, ovvero se poteva rispondere al quesito già depositato: "Dispone o pensa di dotarsi degli strumenti per monitorare il rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea?"
Il 15 ottobre 2002 ricevevo dal Sig. Prodi a nome della Commissione la seguente risposta:
  • Si rimanda l’onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all’interrogazione scritta P-2104/02.

CONCLUSIONI

PRESO ATTO CHE
  • il sottoscritto ha esaurito nell'ambito delle proprio mandato tutti gli strumenti regolamentari a sua disposizione
  • la Commissione europea prima non si è accorta della violazione grave e persistente del diritto e della democrazia in atto nella Repubblica Italiana, ed oggi evita accuratamente di agire in base a quanto disposto dal Regolamento del Parlamento(9) e dal combinato disposto degli articoli 6(10) e 7(11)del TUE.

CHIEDE alla Commissione delle Petizioni del Parlamento Europeo

di prendere un'iniziativa nei confronti della Commissione europea al fine di assicurare il rispetto del Trattato dell'Unione, e segnatamente:
a - se c'è stato dibattito all'interno del Collegio o se il Presidente Prodi ha agito tenendo il Collegio dei Commissari all'oscuro delle violazioni costituzionali commesse ed in atto nella Repubblica Italiana; 
b - se la Commissione europea dispone degli strumenti per monitorare il rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea da parte degli Stati membri e, nel caso non disponesse di detti strumenti, invitarla a predisporli per poter efficacemente corrispondere al mandato affidati dal TUE.

Maurizio Turco
deputato europeo



NOTE


1 - Art. 135, titolo VI, sez.I della Costituzione della Repubblica Italiana

2 - "in caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta" di un giudice costituzionale "la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa" (art. 5, comma 2, legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2)

3 - Art. 56, titolo I, sez.I della Costituzione della Repubblica Italiana

4 - per violazione dell’art 3 del Protocollo Addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

5 - pronuncia della Corte di Cassazione del 26 maggio 2001 a seguito di un ricorso relativo all'attribuzione dei seggi mancanti presentato dal partito "Margherita"

6 - Articolo 108 - Constatazione di una violazione : 1. Su richiesta di un decimo dei deputati che lo compongono, il Parlamento può porre in discussione e votare una proposta di risoluzione che inviti la Commissione ad avviare l'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE. La Conferenza dei presidenti può, preliminarmente, chiedere il parere della sua commissione competente.

7 - INTERROGAZIONE SCRITTA P-2104/02 di Maurizio Turco (NI) alla Commissione (05 luglio 2002) - Oggetto: Violazioni dello Stato di diritto e della democrazia in Italia e articoli 6 e 7 del TUE

8 - INTERROGAZIONE SCRITTA P-2457/02 di Maurizio Turco (NI) alla Commissione (22 agosto 2002)- Oggetto: Chiarimenti sulla risposta all'interrogazione scritta P-2104/02 avente per oggetto 'Violazioni dello Stato di diritto e della democrazia in Italia e articoli 6 e 7 del TUE'

9 - Articolo 108 - Constatazione di una violazione
    1. Su richiesta di un decimo dei deputati che lo compongono, il Parlamento può porre in discussione e votare una proposta di risoluzione che inviti la Commissione ad avviare l'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE. La Conferenza dei presidenti può, preliminarmente, chiedere il parere della sua commissione competente.
    2. Il Presidente comunica al Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio una richiesta di parere conforme su una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE, corredata delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato. Nel contempo, il Presidente propone il termine alla scadenza del quale si dovrà procedere alla votazione. Tale termine non dovrà essere inferiore a un mese dalla comunicazione del ricevimento della richiesta, tranne in casi urgenti e giustificati.
    3. Il parere conforme del Parlamento è approvato a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. 
    4. La commissione competente può decidere, su proposta della Conferenza dei presidenti, di presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento contenente la posizione del Parlamento sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro successiva modifica o revoca.
    5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base del suo parere conforme, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi della questione. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio.
10 - Articolo 6 (ex articolo F)
    1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
    2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
    3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
    4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
11 - Articolo 7 (ex articolo F.1)
    1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
    2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
    3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
    4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.
    5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.