ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05037

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 214 del 01/10/2007
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 01/10/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondereData delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/10/2007
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/10/2007
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 08/10/2007
SOLLECITO IL 03/12/2007
SOLLECITO IL 04/01/2008
SOLLECITO IL 28/01/2008
SOLLECITO IL 13/02/2008
SOLLECITO IL 19/03/2008
SOLLECITO IL 08/04/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05037
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 1 ottobre 2007 nella seduta n.214

TURCO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:



in Italia, gli edifici di culto appartengono in parte agli enti della Chiesa cattolica ed in parte allo Stato italiano. Questi ultimi sono stati acquisiti dallo Stato con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1848-1873. Nel 1929, l'allora Presidente del Consiglio Benito Mussolini, in occasione del trattato e del concordato con la Santa Sede, compose definitivamente la "questione romana" anche a proposito dei beni incamerati a suo tempo dallo Stato liberale. Un'apposita clausola, superflua dal punto di vista giuridico, accordò al nascente Stato Città del Vaticano un lauto risarcimento per i beni già appartenenti agli enti ecclesiastici, che rimanevano in proprietà dello Stato italiano (all'interno de il Fondo per il culto e il Fondo speciale di beneficenza e religione per la città di Roma);



l'articolo 29, lettera a), del Concordato ha previsto, inoltre, che possa essere riconosciuta la personalità giuridica delle chiese pubbliche già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi. Poiché il riconoscimento di un ente-chiesa comporta la creazione di una fondazione al fine di curare l'officiatura e la manutenzione del tempio, la norma concordataria prevede che il patrimonio di tali nuove fondazioni sia, in qualche misura, assicurato dallo Stato, assegnando all'ente di nuova formazione la rendita che il Fondo per il culto destinava alla chiesa per assicurarne il funzionamento;



tuttavia, nel dare applicazione alla norma citata, gli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1929, n. 848, richiamando esplicitamente l'articolo 29, lettera a), del Concordato lateranense sono andati oltre quanto sopra detto, prevedendo che le chiese già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi sarebbero state «consegnate all'autorità ecclesiastica» tutte le volte in cui, in riferimento all'edificio, fosse stata riconosciuta la personalità giuridica di un ente-chiesa destinato ad occuparsi, come già detto, della manutenzione e dell'officiatura del tempio;



il termine «consegna» ha dato luogo ad un serio problema interpretativo. Il trasferimento della proprietà del bene non è desumibile né dall'articolo 29, lettera a), del Concordato lateranense, né dagli articoli 6 e 7 della legge n. 848 del 1929, né tanto meno dall'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. Ai fini del trasferimento della proprietà sarebbe stata rilevante la trascrizione del riconoscimento dell'ente sui registri immobiliari e non la prevista registrazione su atti coperti dal segreto d'ufficio;



la giurisprudenza (Cfr. Cass., 3 marzo 1950, n. 516; Cons. Stato, sez. III, 12 maggio 1959 parere) ha superato il silenzio della legge affermando che l'ente chiesa, per effetto del riconoscimento della personalità giuridica, acquisterebbe ipso facto la proprietà dell'edificio di culto e delle sue pertinenze, con il connesso diritto alla «consegna» del bene;



la dottrina, in modo pressoché unanime, ha dichiarato illegittimo il trasferimento automatico del bene, dato che tale pronunciamento ha letteralmente creato dal nulla un nuovo modo originario di acquisto della proprietà oltre a quelli previsti dalla legge;



la situazione di incertezza giuridica si è aggravata con la revisione delle norme concordatarie effettuata con la legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale riforma ha istituito il Fondo Edifici di Culto, nel quale sono confluiti i fondi precedenti, e ha aumentato considerevolmente il numero degli enti a cui può essere riconosciuta la personalità giuridica, estendendo tale diritto ad ogni singola parrocchia e diocesi. L'articolo 73 della legge n. 222 del 1985 ha altresì mantenuto transitoriamente in vigore gli articoli 6 e 7 della legge n. 848 del 1929;



il consiglio di stato sezione I, nel parere del 18 ottobre 1989 n. 1263, alla luce delle innovazioni normative occorse, si è sostanzialmente allineato alla precedente giurisprudenza;


nella prassi, quindi, lo Stato trasferisce la proprietà di propri beni di inestimabile valore senza che alcuna norma stabilisca tale trasferimento, e lo fa a favore di soggetti (diocesi e parrocchie) verso i quali non aveva assunto alcun obbligo di «consegna» nel 1929;



ancora una volta la dottrina si è dimostrata estremamente critica verso tale orientamento, che appare inconciliabile con la volontà del legislatore. Pare altamente dubbio inoltre che la dismissione dei beni corrisponda a un'oculata tutela del patrimonio storico artistico della nazione italiana, a norma dell'articolo 9 della Costituzione;




vi è da considerare, inoltre, che prescindendo da valutazioni storico-artistiche o giuridiche e volendosi avventurare in considerazioni economiche, l'autorità ecclesiastica, nella prassi, ha richiesto il riconoscimento della personalità giuridica soltanto per quei beni di culto giudicati rilevanti, avendo carattere storico-artistico, anche per il reddito che possonoprodurre come beni di tale natura, evitando invece di farlo per i beni dei quali l'onere di manutenzione eccede il guadagno realizzabile -:



quanti e quali siano gli immobili trasferiti in proprietà all'autorità ecclesiastica, in seguito alla discutibile interpretazione che la magistratura amministrativa ha dato alle norme giuridiche richiamata in premessa. (4-05037)
Classificazione TESEO:
CONCETTUALE:
CHIESA CATTOLICA, CHIESE ED EDIFICI DI CULTO, CONCORDATO, STATO GIURIDICO, TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
SIGLA O DENOMINAZIONE:
L 1929 0848, L 1985 0222, RD 1929 2262