TURCO, BELTRANDI, D'ELIA e PORETTI. -
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
nell'anno 2004 e seguenti sono stati posti in mobilità seicentodue lavoratori dipendenti della Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva onlus, struttura operante nel settore dell'assistenza sanitaria come residuo manicomiale ecclesiastico con tre istituti ubicati nelle regioni Puglia e Basilicata,
tale provvedimento è stato adottato sulla base di una sorta di autocertificazione contenuta in una nota indirizzata all'INPS, in data 6 febbraio 2004, con la quale la presidente e legale rappresentante dell'ente ha comunicato all'amministrazione previdenziale di «trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 9-bis e 9-ter, della legge 326/03, che ha sostituito il precedente articolo 41 della legge 289/02;
condizione perché ciò avvenga è l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico il quale, accertando la necessità di una amministrazione straordinaria dell'ente - nel caso in questione la Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva Onlus -, nomina dei commissari per la gestione dell'ente interessato dalla crisi economica;
analogamente l'indennità di mobilità in favore dell'ente interessato - nel caso in questione la Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva Onlus - deve essere predisposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con ulteriore apposito decreto;
nel caso in esame non sembra essere stata seguita la procedura di legge, poiché non sono stati emanati i due decreti sostituiti come detto all'inizio, da un'autocertificazione mediante la quale la Congregazione attesta di essere in possesso dei requisiti legali per ricevere la particolare forma di ammortizzatore sociale -:
se siano a conoscenza dei fatti narrati;
se corrisponda, al vero che tra i seicentodue lavoratori dipendenti licenziati, solo uno di essi, tra l'altro sindacalista, ha rigettato il verbale di accordo stipulato il 16 ottobre 2003 tra le parti sociali e, conseguentemente, non ha richiesto con propria autocertificazione l'aiuto di Stato richiesto da tutti gli altri lavoratori licenziati ed erogato dall'INPS perché, da esso sindacalista;
ritenuto illegale e fraudolento, anche in forza del decreto legislativo n. 110 del 2004 con il quale si è invalidata la procedura di licenziamento;
con quali fondi sia stata finanziata la mobilità dei dipendenti dell'ente ecclesiastico-onlus, finanziamento effettuato oltretutto in aperta violazione delle normative comunitarie che vietano l'erogazione di qualsiasi forma di auto di Stato in favore di enti non lucrativi;
se e quali iniziative di competenza intendano prendere per ripristinare la legalità dell'operato posto in essere dai rappresentanti della Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza-Opera don Uva Onlus.
(4-04562)